Per gli art.16 e 18 l.f. è espressamente disposto che la sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva e che l'opposizione alla sentenza di fallimento non sospende l'esecuzione. Non si ritiene così sulla base dei dati di diritto positivo ammissibile una tutela cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c., e tuttavia si ritiene di certo giustificata una l'esigenza di non aggravare il pregiudizio per il fallito, la quale da una lato sembra poter comportare una valorizzazione della responsabilità del creditore istante ex art.21 co.3, l.f.; e dall'altro può legittimamente autorizzare il Tribunale a pronunciare, dietro motivata istanza, ex art.23 l.f. un decreto di sospensione prudenziale della liquidazione dell'attivo fallimentare
esecutorietà della sentenza di revoca del fallimento e sospensione della liquidazione dell'attivo / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (2003), pp. 210-214.
esecutorietà della sentenza di revoca del fallimento e sospensione della liquidazione dell'attivo
DORIA, GIUSEPPE
2003
Abstract
Per gli art.16 e 18 l.f. è espressamente disposto che la sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva e che l'opposizione alla sentenza di fallimento non sospende l'esecuzione. Non si ritiene così sulla base dei dati di diritto positivo ammissibile una tutela cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c., e tuttavia si ritiene di certo giustificata una l'esigenza di non aggravare il pregiudizio per il fallito, la quale da una lato sembra poter comportare una valorizzazione della responsabilità del creditore istante ex art.21 co.3, l.f.; e dall'altro può legittimamente autorizzare il Tribunale a pronunciare, dietro motivata istanza, ex art.23 l.f. un decreto di sospensione prudenziale della liquidazione dell'attivo fallimentareI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.