La Corte costituzionale, con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), disciplinante – sotto la rubrica “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico” – la c.d. acquisizione sanante. La declaratoria di incostituzionalità della norma ha sollevato una molteplicità di questioni (affrontate nell'articolo), relative alla sorte degli immobili utilizzati dalla p.a. per motivi di interesse pubblico allorquando sia mancata una valida procedura ablatoria o questa non sia stata completata nei termini. Si discute in giurisprudenza e dottrina se l’eliminazione dal nostro ordinamento giuridico dell’art. 43 comporti la reviviscenza degli istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa; se sia applicabile nei casi di specie l’istituto civilistico dell’usucapione a seguito del possesso continuato uti dominus per venti anni, ai sensi dell’art. 1158 c.c. (anche se derivante da occupazione illecita); se possano essere individuati, tra le maglie della normativa vigente, istituti applicabili, in via diretta o per analogia, alle fattispecie in questione (al riguardo alcune sentenze del g.a. applicano l’istituto della specificazione ai sensi dell’art. 940 c.c., l’art. 934 c.c., disciplinante le "Opere fatte da un terzo con materiali propri".
L’espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull’acquisizione sanante e le prospettive future / Mari, Giuseppina. - In: RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA. - ISSN 0485-2435. - STAMPA. - 5(2010), pp. 347-397.
L’espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull’acquisizione sanante e le prospettive future
MARI, GIUSEPPINA
2010
Abstract
La Corte costituzionale, con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), disciplinante – sotto la rubrica “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico” – la c.d. acquisizione sanante. La declaratoria di incostituzionalità della norma ha sollevato una molteplicità di questioni (affrontate nell'articolo), relative alla sorte degli immobili utilizzati dalla p.a. per motivi di interesse pubblico allorquando sia mancata una valida procedura ablatoria o questa non sia stata completata nei termini. Si discute in giurisprudenza e dottrina se l’eliminazione dal nostro ordinamento giuridico dell’art. 43 comporti la reviviscenza degli istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa; se sia applicabile nei casi di specie l’istituto civilistico dell’usucapione a seguito del possesso continuato uti dominus per venti anni, ai sensi dell’art. 1158 c.c. (anche se derivante da occupazione illecita); se possano essere individuati, tra le maglie della normativa vigente, istituti applicabili, in via diretta o per analogia, alle fattispecie in questione (al riguardo alcune sentenze del g.a. applicano l’istituto della specificazione ai sensi dell’art. 940 c.c., l’art. 934 c.c., disciplinante le "Opere fatte da un terzo con materiali propri".File | Dimensione | Formato | |
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