La fattispecie riguarda una controversia avente ad oggetto un sindacato di voto che impegna i soci di una s.r.l. a non assumere l'iniziativa di deliberare un'azione sociale di responsabilità nei confronti dei soci/amministratori uscenti e, comunque, a votare contro l'esercizio di tale azione nel caso in cui essa fosse stata posta, per qualsiasi motivo, all'ordine del giorno da parte di terzi, ovvero a rinunciarvi nell'ipotesi in cui essa fosse stata instaurata da parte dell'amministratore giudiziario. La Cassazione ritiene detto accordo contrario agli artt. 2392 e 2393 c.c. quali norme imperative inderogabili con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto o motivi comuni illeciti. La soluzione non è condivisa dal momento che, nel caso in questione, si può configurare una ipotesi di rinuncia post factum all'azione di responsabilità che, pertanto, viene a porsi su di un differente piano rispetto a quello dei cc.dd. accordi "preventivi" di rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità, ossia stupulati prima che si verifichino gli eventi che potrebbero determinare i presupposti dell'azione.
Convenzioni parasociali di rinuncia all'azione sociale di responsabilità / Fiengo, Cristiana. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - STAMPA. - 4(2011), pp. 811-825.
Convenzioni parasociali di rinuncia all'azione sociale di responsabilità
FIENGO, CRISTIANA
2011
Abstract
La fattispecie riguarda una controversia avente ad oggetto un sindacato di voto che impegna i soci di una s.r.l. a non assumere l'iniziativa di deliberare un'azione sociale di responsabilità nei confronti dei soci/amministratori uscenti e, comunque, a votare contro l'esercizio di tale azione nel caso in cui essa fosse stata posta, per qualsiasi motivo, all'ordine del giorno da parte di terzi, ovvero a rinunciarvi nell'ipotesi in cui essa fosse stata instaurata da parte dell'amministratore giudiziario. La Cassazione ritiene detto accordo contrario agli artt. 2392 e 2393 c.c. quali norme imperative inderogabili con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto o motivi comuni illeciti. La soluzione non è condivisa dal momento che, nel caso in questione, si può configurare una ipotesi di rinuncia post factum all'azione di responsabilità che, pertanto, viene a porsi su di un differente piano rispetto a quello dei cc.dd. accordi "preventivi" di rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità, ossia stupulati prima che si verifichino gli eventi che potrebbero determinare i presupposti dell'azione.File | Dimensione | Formato | |
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