Questa breve Nota Tecnica è stata dedicata al concetto di zona di mescolamento in relazione alla Normativa Europea sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee. In particolare, è stato illustrato il cosiddetto approccio combinato introdotto dalla Normativa che rappresenta un importante passo avanti verso una più razionale gestione della qualità delle acque, in quanto tende a considerare, finalmente, la capacità del corpo idrico di assimilare i carichi inquinanti. Tuttavia, la Normativa Europea, nella sua forma attuale, necessita di una più stringente definizione delle dimensioni della zona di mescolamento, all’interno della quale è accettabile una deroga dagli standard di qualità ambientale previsti per il corpo idrico. A tal proposito, si può assumere, in linea generale e conclusiva, che la definizione di una zona di mescolamento dovrebbe considerare i seguenti aspetti: il termine zona di mescolamento indica chiaramente che lo svolgimento del processo di mescolamento richiede una certa estensione spaziale a partire dal punto di scarico; l’estensione spaziale della zona di mescolamento deve essere delimitata al fine di raggiungere prefissati obiettivi di qualità delle acque e dell’ecosistema; la zona di mescolamento, in senso normativo, comprende solo la parte iniziale della zona necessaria al mescolamento fisico, che prosegue oltre quella determinando una ulteriore riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto degli SQA; tale definizione va limitata alle fonti puntuali, perché quelle diffuse non sono caratterizzate da processi di mescolamento chiaramente identificabili.
Il concetto di zona di mescolamento nella gestione dei corsi d’acqua / Gualtieri, Carlo. - In: INGEGNERI NAPOLI. - ISSN 2038-4742. - STAMPA. - n.1−2, Gennaio−Febbraio 2012(2012), pp. 3-9.
Il concetto di zona di mescolamento nella gestione dei corsi d’acqua
GUALTIERI, CARLO
2012
Abstract
Questa breve Nota Tecnica è stata dedicata al concetto di zona di mescolamento in relazione alla Normativa Europea sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee. In particolare, è stato illustrato il cosiddetto approccio combinato introdotto dalla Normativa che rappresenta un importante passo avanti verso una più razionale gestione della qualità delle acque, in quanto tende a considerare, finalmente, la capacità del corpo idrico di assimilare i carichi inquinanti. Tuttavia, la Normativa Europea, nella sua forma attuale, necessita di una più stringente definizione delle dimensioni della zona di mescolamento, all’interno della quale è accettabile una deroga dagli standard di qualità ambientale previsti per il corpo idrico. A tal proposito, si può assumere, in linea generale e conclusiva, che la definizione di una zona di mescolamento dovrebbe considerare i seguenti aspetti: il termine zona di mescolamento indica chiaramente che lo svolgimento del processo di mescolamento richiede una certa estensione spaziale a partire dal punto di scarico; l’estensione spaziale della zona di mescolamento deve essere delimitata al fine di raggiungere prefissati obiettivi di qualità delle acque e dell’ecosistema; la zona di mescolamento, in senso normativo, comprende solo la parte iniziale della zona necessaria al mescolamento fisico, che prosegue oltre quella determinando una ulteriore riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto degli SQA; tale definizione va limitata alle fonti puntuali, perché quelle diffuse non sono caratterizzate da processi di mescolamento chiaramente identificabili.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.