La questione di Roma Capitale era stata seriamente presa in considerazione dal legislatore costituzionale con la l. cost. n. 3 del 2001 di riforma del titolo v che prevedeva all’art. 114 3° comma, la scelta della sede della Capitale d’Italia e la riserva di legge statale per la disciplina dell’intero ordinamento dell’Urbe. Con l’art. 24 della l. 5.5.09, n. 42, intitolata “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, dopo una pausa di quasi un decennio è stata introdotta la disciplina transitoria per Roma capitale. Si tratta di un articolo aggiuntivo che stabilisce una disciplina transitoria per la Capitale, in cui tutte le norme, non soltanto quelle finanziarie, hanno efficacia fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane. Oltre alle funzioni c.d. capitoline, l’art. 24 prevede l’attribuzione a Roma capitale, di ulteriori funzioni amministrative che vanno dalla valorizzazione dei beni artistici, storici, ambientali e fluviali (che necessitano, però, di un previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali), alle funzioni destinate allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale, concernenti soprattutto il settore produttivo e turistico. Il recente decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è stato il primo (ed ultimo!) decreto di attuazione della delega disposta dall’art. 24, c. 5 della l. 42/09 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale a cui sembra doversi riconoscere una portata meramente anticipatoria. Lo stesso art. 24, primo comma, della legge n. 42 del 2009, prevede, anche, che all’ordinamento transitorio di Roma capitale, faccia seguito quello di città metropolitana di Roma capitale, da realizzarsi applicando la disciplina prevista per le città metropolitane dall’art. 23 della stessa legge in esame. Per cui il travagliato cammino della Capitale non può dirsi pienamente compiuto senza prima risolvere i numerosi problemi legati alla fase transitoria, a quella riferita all’attuazione della disciplina delle città metropolitane ed infine all’istituzione della città metropolitana di Roma Capitale.
Annotazioni su Roma Capitale / Chiola, Giovanni. - In: DIRITTO E SOCIETÀ. - ISSN 0391-7428. - STAMPA. - 2-3:(2011), pp. 429-448.
Annotazioni su Roma Capitale
CHIOLA, GIOVANNI
2011
Abstract
La questione di Roma Capitale era stata seriamente presa in considerazione dal legislatore costituzionale con la l. cost. n. 3 del 2001 di riforma del titolo v che prevedeva all’art. 114 3° comma, la scelta della sede della Capitale d’Italia e la riserva di legge statale per la disciplina dell’intero ordinamento dell’Urbe. Con l’art. 24 della l. 5.5.09, n. 42, intitolata “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, dopo una pausa di quasi un decennio è stata introdotta la disciplina transitoria per Roma capitale. Si tratta di un articolo aggiuntivo che stabilisce una disciplina transitoria per la Capitale, in cui tutte le norme, non soltanto quelle finanziarie, hanno efficacia fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane. Oltre alle funzioni c.d. capitoline, l’art. 24 prevede l’attribuzione a Roma capitale, di ulteriori funzioni amministrative che vanno dalla valorizzazione dei beni artistici, storici, ambientali e fluviali (che necessitano, però, di un previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali), alle funzioni destinate allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale, concernenti soprattutto il settore produttivo e turistico. Il recente decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è stato il primo (ed ultimo!) decreto di attuazione della delega disposta dall’art. 24, c. 5 della l. 42/09 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale a cui sembra doversi riconoscere una portata meramente anticipatoria. Lo stesso art. 24, primo comma, della legge n. 42 del 2009, prevede, anche, che all’ordinamento transitorio di Roma capitale, faccia seguito quello di città metropolitana di Roma capitale, da realizzarsi applicando la disciplina prevista per le città metropolitane dall’art. 23 della stessa legge in esame. Per cui il travagliato cammino della Capitale non può dirsi pienamente compiuto senza prima risolvere i numerosi problemi legati alla fase transitoria, a quella riferita all’attuazione della disciplina delle città metropolitane ed infine all’istituzione della città metropolitana di Roma Capitale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.