Ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l Cost., la competenza in materia penale spetta in via esclusiva allo Stato .E' pertanto illegittima e va annullata la legge regionale n.17 del 17 luglio 2002 ( Istituzioni di case da gioco nel Friuli Venzia Giulia) poichè l'istituzione di case dagioco attraverso leggi regionali si risolve in una deroga al divieto posto dall'art. 718 c.p.
Inderogabilità delle norme penali di divieto del gioco d'azzardo : La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità di una legge regionale istitutiva di case da gioco / Abbondante, Fulvia. - In: DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI. - ISSN 0391-6111. - STAMPA. - 4(2004), pp. 781-788.
Inderogabilità delle norme penali di divieto del gioco d'azzardo : La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità di una legge regionale istitutiva di case da gioco
ABBONDANTE, Fulvia
2004
Abstract
Ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l Cost., la competenza in materia penale spetta in via esclusiva allo Stato .E' pertanto illegittima e va annullata la legge regionale n.17 del 17 luglio 2002 ( Istituzioni di case da gioco nel Friuli Venzia Giulia) poichè l'istituzione di case dagioco attraverso leggi regionali si risolve in una deroga al divieto posto dall'art. 718 c.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.