I Giudici della Consulta hanno dichiarato illegittima la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria anche per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti rilevando che tale fattispecie criminosa costituisca una fattispecie “aperta” idonea a qualificare come penalmente irrilevanti fatti che in concreto risultano fortemente differenziati. E, pertanto, hanno ritenuto che, nella ipotesi specifica, non sia possibile individuare una regola d’esperienza che legittimi l’obbligatorietà della custodia carceraria ben potendo le esigenze cautelari essere soddisfatte con misure differenti e meno afflittive, comunque in grado di «assicurare la separazione dell’indiziato dal contesto delinquenziale» e di impedire la reiterazione del delitto.
Illegittima l'obbligatorietà della custodia carceraria anche per il traffico illecito di sostanze stupefacenti / Tabasco, Giuseppe. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - 2(2012), pp. 171-179.
Illegittima l'obbligatorietà della custodia carceraria anche per il traffico illecito di sostanze stupefacenti
TABASCO, Giuseppe
2012
Abstract
I Giudici della Consulta hanno dichiarato illegittima la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria anche per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti rilevando che tale fattispecie criminosa costituisca una fattispecie “aperta” idonea a qualificare come penalmente irrilevanti fatti che in concreto risultano fortemente differenziati. E, pertanto, hanno ritenuto che, nella ipotesi specifica, non sia possibile individuare una regola d’esperienza che legittimi l’obbligatorietà della custodia carceraria ben potendo le esigenze cautelari essere soddisfatte con misure differenti e meno afflittive, comunque in grado di «assicurare la separazione dell’indiziato dal contesto delinquenziale» e di impedire la reiterazione del delitto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.