L’art.1-quinquies del D.L. 44 del 2005 (divenuto L. 88/’05) introduce il principio per cui relativamente alle centrali elettriche (classificate nel-la categoria catastale D1) concorrono alla determinazione della rendi-ta catastale “gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale anche se fisica-mente non incorporati al suolo”. I parchi eolici, in quanto assolvono a funzione analoga a quella di una centrale idroelettrica sono a queste assimilate (sentenza 13319 del 7 giugno 2006 et al.), pertanto sogget-to ad imposizione fiscale. La rendita catastale è stimata, in quanto ri-cadenti nella categoria D1 (opifici), sulla base del valore venale del bene, ovvero utilizzando opportuni procedimenti di stima a seconda delle specifiche caratteristiche dell’impianto da valutare. Come è ben noto, la valutazione di un impianto industriale “usato”, può essere assimilata a quella di un macchinario strumentale all’attività produttiva svolta nell’opificio, ed è soggetta, pertanto, ad un deprezzamento dovuto all’ammortamento che può essere fiscale o rea-le. L’Agenzia del Territorio di norma calcola un’unica volta una rendita catastale “stabilizzata” per tutto il periodo di vita utile dell’impianto, senza adeguamento di valore nel tempo. Spesso però accade che impianti attivi che conservano invariati livelli di redditività abbiano concluso la propria vita in servizio e dunque presentino un valore nullo secondo un principio contabile, ma non se-condo un criterio reddituale. Difatti, la manutenzione condotta sull’impianto dal gestore ha consentito di non azzerare il valore dell’impianto alla fine della sua vita in servizio, ma di continuare a ga-rantire la stessa funzionalità. Invero con la circolare 14T/2002 l’Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate) ha fornito una serie di chiarimenti per lo più di natura tecnica legati alla determinazione della rendita catastale di immobili di categoria speciale D e particolare E introducendo criteri di classifica-zione degli immobili e stima del deprezzamento in considerazione del-la diversa natura della componente impiantistica rispetto a quella strutturale allo scopo di restituire un quadro di riferimento aggiorna-to, unitario ed idoneo a garantire l’uniformità di comportamento degli uffici e dei professionisti abilitati alla presentazione di atti di aggior-namento in catasto. L’Agenzia a mezzo di tale documento ha ritenuto di dare soluzione alle complesse problematiche connesse all’accatastamento della particola-re tipologia di impianti che sfrutta l’energia del vento per la produzio-ne elettrica. Circolare Agenzia del Territorio 30-11-2012 n° 6 fa ulteriore chiarezza in merito alla individuazione delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita catastale ed alla individuazione del va-lore del bene immobiliare che date le finalità perequative del Catasto non può prescindere dal considerare i fenomeni di rapido degrado per vetustà ed obsolescenza tipici, in particolare di beni aventi una vi-ta economica molto breve quali le pale eoliche o i pannelli fotovoltaici Risulta dunque evidente che il valore dell’impianto varia nel tempo così come la sua redditività è anche funzione dei costi di manutenzio-ne da sostenere. Nasce dunque la necessità di poter disporre di procedimenti di stima che riflettano la variazione di valore dell’impianto in riferimento al deprezzamento subito nel tempo nonché ai livelli di redditività. Tale esigenza riflette il principio espresso nel disegno di legge “Delega al governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparen-te e orientato alla crescita” (ottobre 2013) di prevedere meccanismi di adeguamento dei valori patrimoniali al fine di garantire l’ equità fisca-le nel tempo. In tale prospettiva il presente contributo mira a fornire un modello di stima del valore degli impianti eolici che tenga conto sia del “costo di riproduzione deprezzato” dell’impianto, sia degli aspetti reddituali, prevedendo un adeguamento del valore nel tempo. La metodologia proposta, è stata testata su un caso studio relativo ad un parco eolico, ne sarà poi verificata la sua applicabilità ad altre tipo-logia di impianti.

IMPLICAZIONI E PROBLEMATICHE ESTIMATIVE DELL’ART.1 QUINQUIES L.88/05 ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO DELEGA FISCALE: IL CASO DEGLI IMPIANTI EOLICI / DEL GIUDICE, Vincenzo; Orefice, Luigi; P. F., De Paola; Torrieri, Francesca. - 1:(2013). (Intervento presentato al convegno Urbanpromo 2013 tenutosi a Torino nel novembre 2013).

IMPLICAZIONI E PROBLEMATICHE ESTIMATIVE DELL’ART.1 QUINQUIES L.88/05 ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO DELEGA FISCALE: IL CASO DEGLI IMPIANTI EOLICI

DEL GIUDICE, VINCENZO;OREFICE, LUIGI;TORRIERI, FRANCESCA
2013

Abstract

L’art.1-quinquies del D.L. 44 del 2005 (divenuto L. 88/’05) introduce il principio per cui relativamente alle centrali elettriche (classificate nel-la categoria catastale D1) concorrono alla determinazione della rendi-ta catastale “gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale anche se fisica-mente non incorporati al suolo”. I parchi eolici, in quanto assolvono a funzione analoga a quella di una centrale idroelettrica sono a queste assimilate (sentenza 13319 del 7 giugno 2006 et al.), pertanto sogget-to ad imposizione fiscale. La rendita catastale è stimata, in quanto ri-cadenti nella categoria D1 (opifici), sulla base del valore venale del bene, ovvero utilizzando opportuni procedimenti di stima a seconda delle specifiche caratteristiche dell’impianto da valutare. Come è ben noto, la valutazione di un impianto industriale “usato”, può essere assimilata a quella di un macchinario strumentale all’attività produttiva svolta nell’opificio, ed è soggetta, pertanto, ad un deprezzamento dovuto all’ammortamento che può essere fiscale o rea-le. L’Agenzia del Territorio di norma calcola un’unica volta una rendita catastale “stabilizzata” per tutto il periodo di vita utile dell’impianto, senza adeguamento di valore nel tempo. Spesso però accade che impianti attivi che conservano invariati livelli di redditività abbiano concluso la propria vita in servizio e dunque presentino un valore nullo secondo un principio contabile, ma non se-condo un criterio reddituale. Difatti, la manutenzione condotta sull’impianto dal gestore ha consentito di non azzerare il valore dell’impianto alla fine della sua vita in servizio, ma di continuare a ga-rantire la stessa funzionalità. Invero con la circolare 14T/2002 l’Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate) ha fornito una serie di chiarimenti per lo più di natura tecnica legati alla determinazione della rendita catastale di immobili di categoria speciale D e particolare E introducendo criteri di classifica-zione degli immobili e stima del deprezzamento in considerazione del-la diversa natura della componente impiantistica rispetto a quella strutturale allo scopo di restituire un quadro di riferimento aggiorna-to, unitario ed idoneo a garantire l’uniformità di comportamento degli uffici e dei professionisti abilitati alla presentazione di atti di aggior-namento in catasto. L’Agenzia a mezzo di tale documento ha ritenuto di dare soluzione alle complesse problematiche connesse all’accatastamento della particola-re tipologia di impianti che sfrutta l’energia del vento per la produzio-ne elettrica. Circolare Agenzia del Territorio 30-11-2012 n° 6 fa ulteriore chiarezza in merito alla individuazione delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita catastale ed alla individuazione del va-lore del bene immobiliare che date le finalità perequative del Catasto non può prescindere dal considerare i fenomeni di rapido degrado per vetustà ed obsolescenza tipici, in particolare di beni aventi una vi-ta economica molto breve quali le pale eoliche o i pannelli fotovoltaici Risulta dunque evidente che il valore dell’impianto varia nel tempo così come la sua redditività è anche funzione dei costi di manutenzio-ne da sostenere. Nasce dunque la necessità di poter disporre di procedimenti di stima che riflettano la variazione di valore dell’impianto in riferimento al deprezzamento subito nel tempo nonché ai livelli di redditività. Tale esigenza riflette il principio espresso nel disegno di legge “Delega al governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparen-te e orientato alla crescita” (ottobre 2013) di prevedere meccanismi di adeguamento dei valori patrimoniali al fine di garantire l’ equità fisca-le nel tempo. In tale prospettiva il presente contributo mira a fornire un modello di stima del valore degli impianti eolici che tenga conto sia del “costo di riproduzione deprezzato” dell’impianto, sia degli aspetti reddituali, prevedendo un adeguamento del valore nel tempo. La metodologia proposta, è stata testata su un caso studio relativo ad un parco eolico, ne sarà poi verificata la sua applicabilità ad altre tipo-logia di impianti.
2013
IMPLICAZIONI E PROBLEMATICHE ESTIMATIVE DELL’ART.1 QUINQUIES L.88/05 ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO DELEGA FISCALE: IL CASO DEGLI IMPIANTI EOLICI / DEL GIUDICE, Vincenzo; Orefice, Luigi; P. F., De Paola; Torrieri, Francesca. - 1:(2013). (Intervento presentato al convegno Urbanpromo 2013 tenutosi a Torino nel novembre 2013).
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