La sentenza in commento ha risolto due controverse questioni in materia di furto, una principale di carattere sostanziale, l’altra subordinata di carattere processuale. Riguardo alla prima ha escluso la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento rispetto ai casi di mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service. Riguardo alla seconda – partendo dal presupposto che in queste situazioni si configuri il furto semplice – ha reputato il responsabile dell’esercizio commerciale in cui esso è stato commesso persona offesa e, quindi, legittimata a proporre querela, alla stessa stregua del proprietario. L’Autore, dopo aver ricostruito l’analitica disciplina delle circostanze del delitto di furto ed essersi soffermato sulla aggravante del mezzo fraudolento e sui contrasti interpretativi sorti circa la sua applicabilità ai furti compiuti tramite l’occultamento, condivide le conclusioni cui perviene tale decisione, segnalando, però, come alle stesse si sarebbe potuti giungere, piuttosto che attraverso il principio di offensività, tramite un attento raffronto strutturale delle due fattispecie tipiche potenzialmente configurabili in queste situazioni, vale a dire l’art. 624 e l’art. 625, n. 2, c.p. Inoltre, egli ravvisa che la futura condivisione di questo principio di diritto, che restringe il perimetro operativo dell’aggravante del mezzo fraudolento, potrebbe determinare la riespansione del delitto di furto semplice e della sua più mite e ragionevole cornice edittale. Tuttavia, ciò dipenderà dalla scelta della giurisprudenza di rinunciare alla prassi di qualificare simili tipologie di furto come ipotesi pluriaggravate anche dalla esposizione alla pubblica fede e/o dalla destrezza.
Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto semplice? / Amarelli, Giuseppe. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 3(2014), pp. 813-830.
Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto semplice?
AMARELLI, GIUSEPPE
2014
Abstract
La sentenza in commento ha risolto due controverse questioni in materia di furto, una principale di carattere sostanziale, l’altra subordinata di carattere processuale. Riguardo alla prima ha escluso la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento rispetto ai casi di mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service. Riguardo alla seconda – partendo dal presupposto che in queste situazioni si configuri il furto semplice – ha reputato il responsabile dell’esercizio commerciale in cui esso è stato commesso persona offesa e, quindi, legittimata a proporre querela, alla stessa stregua del proprietario. L’Autore, dopo aver ricostruito l’analitica disciplina delle circostanze del delitto di furto ed essersi soffermato sulla aggravante del mezzo fraudolento e sui contrasti interpretativi sorti circa la sua applicabilità ai furti compiuti tramite l’occultamento, condivide le conclusioni cui perviene tale decisione, segnalando, però, come alle stesse si sarebbe potuti giungere, piuttosto che attraverso il principio di offensività, tramite un attento raffronto strutturale delle due fattispecie tipiche potenzialmente configurabili in queste situazioni, vale a dire l’art. 624 e l’art. 625, n. 2, c.p. Inoltre, egli ravvisa che la futura condivisione di questo principio di diritto, che restringe il perimetro operativo dell’aggravante del mezzo fraudolento, potrebbe determinare la riespansione del delitto di furto semplice e della sua più mite e ragionevole cornice edittale. Tuttavia, ciò dipenderà dalla scelta della giurisprudenza di rinunciare alla prassi di qualificare simili tipologie di furto come ipotesi pluriaggravate anche dalla esposizione alla pubblica fede e/o dalla destrezza.File | Dimensione | Formato | |
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