Con la sentenza in commento la Cassazione ribadisce la tendenziale irrilevanza della crisi di liquidità ai fini della non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute certificate e di IVA di cui agli artt. 10 bis e ter, D.Lgs. n. 74/2000, ai sensi tanto dell’art. 54 c.p., quanto dell’art. 45 c.p.Nondimeno, la Corte afferma che la crisi d’impresa possa, in linea teorica, escludere la punibilità dei delitti in precedenza menzionati quando sia provata la carenza di dolo del contribuente inadempiente, richiedendo così la discutibile prova del dolo specifico di evasione. In attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, al momento la soluzione più agevolmente percorribile potrebbe essere quella di far discendere l’esclusione della responsabilità penale del contribuente che omette il versamento delle imposte in caso di difficoltà economiche dalla nuova ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta nell’art. 131 bis c.p., laddove ne ricorrano i requisiti della esiguità dell’offesa e della non abitualità del comportamento.
Crisi di liquidità e omesso versamento di imposte: tra prova del dolo e tenuità del fatto si allargano gli spazi per la non punibilità / Amarelli, Giuseppe. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - 10(2015), pp. 1159-1168.
Crisi di liquidità e omesso versamento di imposte: tra prova del dolo e tenuità del fatto si allargano gli spazi per la non punibilità
AMARELLI, GIUSEPPE
2015
Abstract
Con la sentenza in commento la Cassazione ribadisce la tendenziale irrilevanza della crisi di liquidità ai fini della non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute certificate e di IVA di cui agli artt. 10 bis e ter, D.Lgs. n. 74/2000, ai sensi tanto dell’art. 54 c.p., quanto dell’art. 45 c.p.Nondimeno, la Corte afferma che la crisi d’impresa possa, in linea teorica, escludere la punibilità dei delitti in precedenza menzionati quando sia provata la carenza di dolo del contribuente inadempiente, richiedendo così la discutibile prova del dolo specifico di evasione. In attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, al momento la soluzione più agevolmente percorribile potrebbe essere quella di far discendere l’esclusione della responsabilità penale del contribuente che omette il versamento delle imposte in caso di difficoltà economiche dalla nuova ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta nell’art. 131 bis c.p., laddove ne ricorrano i requisiti della esiguità dell’offesa e della non abitualità del comportamento.File | Dimensione | Formato | |
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