L’art. 2 l. n. 241 del 1990 (legge generale sul procedimento amministrativo) stabilisce che, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un tempo prefissato. La disposizione sancisce la doverosità dell’esercizio della funzione amministrativa, in termini di doverosità di iniziare il procedimento e di concluderlo e, quindi, di esercitare il potere e consumarlo in un preciso limite di tempo. Si tratta di una declinazione del principio di legalità; l’arresto dell’attività amministrativa, in qualunque momento o fase essa si verifichi, o, a monte, il mancato avvio della stessa contrastano, infatti, con l’interesse pubblico cui il potere è funzionale, oltre a essere lesivi dell’interesse del privato che attende di essere valutato. Il contributo esamina quindi: i principi sottesi alla disciplina del silenzio della p.A.; l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della disposizione citata della l. n 241; il termine per provvedere, il suo decorso e la sua natura giuridica; i presupposti dell'obbligo di provvedere; i rimedi alla violazione del termine per provvedere. Tra questi particolare attenzione viene dedicata al rimedio preventivo del silenzio assenso e a quelli successivi del potere sostitutivo (generalizzato nel 2012), del danno da ritardo e dell'indennizzo da ritardo.
L’obbligo di provvedere e i rimedi preventivi e successivi alla relativa violazione / Mari, Giuseppina. - (2015), pp. 107-127.
L’obbligo di provvedere e i rimedi preventivi e successivi alla relativa violazione
MARI, GIUSEPPINA
2015
Abstract
L’art. 2 l. n. 241 del 1990 (legge generale sul procedimento amministrativo) stabilisce che, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un tempo prefissato. La disposizione sancisce la doverosità dell’esercizio della funzione amministrativa, in termini di doverosità di iniziare il procedimento e di concluderlo e, quindi, di esercitare il potere e consumarlo in un preciso limite di tempo. Si tratta di una declinazione del principio di legalità; l’arresto dell’attività amministrativa, in qualunque momento o fase essa si verifichi, o, a monte, il mancato avvio della stessa contrastano, infatti, con l’interesse pubblico cui il potere è funzionale, oltre a essere lesivi dell’interesse del privato che attende di essere valutato. Il contributo esamina quindi: i principi sottesi alla disciplina del silenzio della p.A.; l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della disposizione citata della l. n 241; il termine per provvedere, il suo decorso e la sua natura giuridica; i presupposti dell'obbligo di provvedere; i rimedi alla violazione del termine per provvedere. Tra questi particolare attenzione viene dedicata al rimedio preventivo del silenzio assenso e a quelli successivi del potere sostitutivo (generalizzato nel 2012), del danno da ritardo e dell'indennizzo da ritardo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.