Traendo spunto dalla pronuncia della Suprema Corte, l’articolo esamina i percorsi utilizzabili per l’individuazione del regime normativo dell’invalidità delle deliberazioni assembleari di società di persone, stante l’assenza di una specifica normativa, nella scelta tra la disciplina dell’invalidità dei contratti e quella dell’invalidità delle deliberazioni dei gruppi collettivi, riconosciuti o meno come persone giuridiche. La soluzione preferita è nel senso dell’applicabilità in via analogica della disciplina di cui all’art. 2479 ter in tema di S.r.l., piuttosto che di quella prevista agli artt. 2377 ss. c.c. in tema di S.p.a.: il che lascia aperta la via per l’applicazione di tale regime anche alle decisioni assunte al di fuori del metodo collegiale strettamente inteso, purché si rinvenga anche nelle società di persone, ed indipendentemente da un’apposita previsione statutaria, il diritto di ciascun socio a prendere parte alle decisioni, da intendersi quale espressione di un principio generale degli enti di diritto societario, ed una procedimentalizzazione dell’agire della società che renda effettivo l’esercizio di quel diritto, secondo un’accezione almeno attenuata della collegialità.
Metodo collegiale e invalidità delle deliberazioni delle società di persone / Brizzi, Francesco. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 2(2016), pp. 240-249.
Metodo collegiale e invalidità delle deliberazioni delle società di persone
BRIZZI, FRANCESCO
2016
Abstract
Traendo spunto dalla pronuncia della Suprema Corte, l’articolo esamina i percorsi utilizzabili per l’individuazione del regime normativo dell’invalidità delle deliberazioni assembleari di società di persone, stante l’assenza di una specifica normativa, nella scelta tra la disciplina dell’invalidità dei contratti e quella dell’invalidità delle deliberazioni dei gruppi collettivi, riconosciuti o meno come persone giuridiche. La soluzione preferita è nel senso dell’applicabilità in via analogica della disciplina di cui all’art. 2479 ter in tema di S.r.l., piuttosto che di quella prevista agli artt. 2377 ss. c.c. in tema di S.p.a.: il che lascia aperta la via per l’applicazione di tale regime anche alle decisioni assunte al di fuori del metodo collegiale strettamente inteso, purché si rinvenga anche nelle società di persone, ed indipendentemente da un’apposita previsione statutaria, il diritto di ciascun socio a prendere parte alle decisioni, da intendersi quale espressione di un principio generale degli enti di diritto societario, ed una procedimentalizzazione dell’agire della società che renda effettivo l’esercizio di quel diritto, secondo un’accezione almeno attenuata della collegialità.File | Dimensione | Formato | |
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