Gli effetti del costituzionalismo europeo si rivelano nel combinato disposto degli artt. 111, 2° comma, 117, 1° comma, Cost.; 53, 52, paragrafo 3, CDFUE; 53 CEDU che accorsa le situazioni giuridiche soggettive previste e protette nel Preambolo penalistico della Costituzione (artt. 25, 2° comma, 111, 2° comma, 24, 1° comma, 27, 2° comma, Cost.; 47-50 CDFUE; 6 CEDU) e legittimano l’uso ad adiuvandum in definiendum della CEDU e della giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, vale a dire, la integrazione delle linee interpretative della Corte costituzionale con quelle provenienti dal diritto giurisprudenziale convenzionale. Ricognizione, quest’ultima, perfettamente in linea con la natura estesa assunta dalla interpretazione convenzionalmente conforme, nella misura in cui essa coinvolge tutti gli organi giurisdizionali, compresa la Corte costituzionale che si riconosce destinatario del potere conformante della giurisprudenza di Strasburgo. In questa combinazione si colloca pure la situazione della imparzialità; la quale, trasferita nel contesto multilivello, si arricchisce di ulteriori profili che esorbitano dalle sistemazioni del rapporto tra fonti: da paradigma di sistema essa diventa paradigma sovranazionale di sistema, informato al riferito principio della maggior tutela del valore di essenza della giurisdizione e dello statuto del giudice più che del principio. Ed il valore, per sua natura, è insieme pervasivo ed indocile al limite. Perciò, il combinato disposto degli artt. 111.2 Cost.; 47, paragrafo 2 CDFUE; 6, paragrafo 1 CEDU – che esprime il profilo valoriale sovranazionale della imparzialità – riscrive gli ambiti della incompatibilità che la presidia e libera dai limiti della tassatività e, soprattutto, e da una stabile casistica la individuazione delle occasioni di sottrazione al giudice del potere di decidere quando egli si sia già pronunciato su elementi di fatto oggetto del processo e/o del procedimento. Su questi presupposti, la incompatibilità non risente più della tassatività delle ipotesi contemplate nell’art. 34 c.p.p. e neppure la casistica nazionale; che, fino ad ora, è stato l’unico strumento di accorsatura delle ipotesi normativizzate di pericolo di parzialità. L’assenza delle riferite preclusioni riconosce all’interprete la libertà di attribuire alla fattispecie processuale della incompatibilità e del suo rimedio compiti autorizzativi per comportamenti concreti non specificamente previsti dalla norma e ne evolve il prodotto.Si vuol dire che il rapporto tra detto e da dire; che la successione di atti processuali sull’identico oggetto; che il coinvolgimento del giudice nel fatto devono essere speculati necessariamente nell’ambito di una giurisprudenza evolutiva, caratterizzata dall’incontro del lavorio giurisprudenziale domestico con l’opera delle Corti sovranazionali, in un costante confronto che arricchisce il primo di assunti e di moduli interpretativi innovati e/o innovativi.
La Corte costituzionale ritorna sulla incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare / Falato, Fabiana. - In: LA GIUSTIZIA PENALE. - ISSN 1971-4998. - V(2017), pp. 140-153.
La Corte costituzionale ritorna sulla incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare.
FALATO, FABIANA
2017
Abstract
Gli effetti del costituzionalismo europeo si rivelano nel combinato disposto degli artt. 111, 2° comma, 117, 1° comma, Cost.; 53, 52, paragrafo 3, CDFUE; 53 CEDU che accorsa le situazioni giuridiche soggettive previste e protette nel Preambolo penalistico della Costituzione (artt. 25, 2° comma, 111, 2° comma, 24, 1° comma, 27, 2° comma, Cost.; 47-50 CDFUE; 6 CEDU) e legittimano l’uso ad adiuvandum in definiendum della CEDU e della giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, vale a dire, la integrazione delle linee interpretative della Corte costituzionale con quelle provenienti dal diritto giurisprudenziale convenzionale. Ricognizione, quest’ultima, perfettamente in linea con la natura estesa assunta dalla interpretazione convenzionalmente conforme, nella misura in cui essa coinvolge tutti gli organi giurisdizionali, compresa la Corte costituzionale che si riconosce destinatario del potere conformante della giurisprudenza di Strasburgo. In questa combinazione si colloca pure la situazione della imparzialità; la quale, trasferita nel contesto multilivello, si arricchisce di ulteriori profili che esorbitano dalle sistemazioni del rapporto tra fonti: da paradigma di sistema essa diventa paradigma sovranazionale di sistema, informato al riferito principio della maggior tutela del valore di essenza della giurisdizione e dello statuto del giudice più che del principio. Ed il valore, per sua natura, è insieme pervasivo ed indocile al limite. Perciò, il combinato disposto degli artt. 111.2 Cost.; 47, paragrafo 2 CDFUE; 6, paragrafo 1 CEDU – che esprime il profilo valoriale sovranazionale della imparzialità – riscrive gli ambiti della incompatibilità che la presidia e libera dai limiti della tassatività e, soprattutto, e da una stabile casistica la individuazione delle occasioni di sottrazione al giudice del potere di decidere quando egli si sia già pronunciato su elementi di fatto oggetto del processo e/o del procedimento. Su questi presupposti, la incompatibilità non risente più della tassatività delle ipotesi contemplate nell’art. 34 c.p.p. e neppure la casistica nazionale; che, fino ad ora, è stato l’unico strumento di accorsatura delle ipotesi normativizzate di pericolo di parzialità. L’assenza delle riferite preclusioni riconosce all’interprete la libertà di attribuire alla fattispecie processuale della incompatibilità e del suo rimedio compiti autorizzativi per comportamenti concreti non specificamente previsti dalla norma e ne evolve il prodotto.Si vuol dire che il rapporto tra detto e da dire; che la successione di atti processuali sull’identico oggetto; che il coinvolgimento del giudice nel fatto devono essere speculati necessariamente nell’ambito di una giurisprudenza evolutiva, caratterizzata dall’incontro del lavorio giurisprudenziale domestico con l’opera delle Corti sovranazionali, in un costante confronto che arricchisce il primo di assunti e di moduli interpretativi innovati e/o innovativi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.