La disciplina relativa alle offerte pubbliche di acquisto costituisce da sempre oggetto di vivaci dibattiti ed approfondimenti; tale caratteristica, peraltro, viene oggi ad essere accentuata a seguito della recente attenzione mostrata al riguardo dal legislatore, sia nazionale che comunitario. L'impostazione prescelta in sede europea mira a creare un quadro normativo omogeneo per le società nazionali, garantendo nel contempo la possibilità per l'emittente di difendersi dall'offerente che non applichi le medesime regole in materia di passivity rule e di neutralizzazione. L’ampio dibattito relativo all'emanazione della direttiva 2004/25/CE ruota, infatti, intorno al meccanismo con il quale gli Stati membri possono recepire due tra le più rilevanti disposizioni recate dalla direttiva: la c.d. passivity rule (art. 9) e la regola della “neutralizzazione” (breaktrough rule art. 11). La prima (passivity rule) prevede che gli amministratori di una società oggetto di un’offerta pubblica d’acquisto possano adottare misure difensive successive rispetto all’offerta, solo se autorizzati dagli azionisti; la seconda (breaktrough rule) legittima la neutralizzazione di quelle previsioni contenute negli statuti o nei patti parasociali della società “bersaglio” che, imponendo limiti alla circolazione delle azioni o al diritto di voto multiplo, potrebbero rendere più difficoltoso il successo dell’offerta, se non vanificarla del tutto. Con il recepimento della direttiva viene anche modificata la regola della determinazione del prezzo di opa obbligatoria che ora sarà più elevato: si adotta, infatti, il criterio del prezzo più elevato pagato dall'offerente per i titoli oggetto dell'offerta, mentre il Testo unico prevedeva una media tra il prezzo più alto pagato e la media ponderata delle quotazioni del titolo negli ultimi 12 mesi. L'opa, poi, viene promossa entro 20 giorni dal superamento della soglia del 30%, rispetto ai 30 giorni originariamente previsti. Il provvedimento, però, prevede che l'autorità di settore possa modificare il prezzo verso l'alto o verso il basso in base a determinati criteri e condizioni
La nuova disciplina dell’Opa europea: un’ipotesi di regolamentazione minimale / Scipione, Luigi. - In: DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO. - ISSN 1722-8360. - 1(2005), pp. 22-42.
La nuova disciplina dell’Opa europea: un’ipotesi di regolamentazione minimale
Scipione Luigi
2005
Abstract
La disciplina relativa alle offerte pubbliche di acquisto costituisce da sempre oggetto di vivaci dibattiti ed approfondimenti; tale caratteristica, peraltro, viene oggi ad essere accentuata a seguito della recente attenzione mostrata al riguardo dal legislatore, sia nazionale che comunitario. L'impostazione prescelta in sede europea mira a creare un quadro normativo omogeneo per le società nazionali, garantendo nel contempo la possibilità per l'emittente di difendersi dall'offerente che non applichi le medesime regole in materia di passivity rule e di neutralizzazione. L’ampio dibattito relativo all'emanazione della direttiva 2004/25/CE ruota, infatti, intorno al meccanismo con il quale gli Stati membri possono recepire due tra le più rilevanti disposizioni recate dalla direttiva: la c.d. passivity rule (art. 9) e la regola della “neutralizzazione” (breaktrough rule art. 11). La prima (passivity rule) prevede che gli amministratori di una società oggetto di un’offerta pubblica d’acquisto possano adottare misure difensive successive rispetto all’offerta, solo se autorizzati dagli azionisti; la seconda (breaktrough rule) legittima la neutralizzazione di quelle previsioni contenute negli statuti o nei patti parasociali della società “bersaglio” che, imponendo limiti alla circolazione delle azioni o al diritto di voto multiplo, potrebbero rendere più difficoltoso il successo dell’offerta, se non vanificarla del tutto. Con il recepimento della direttiva viene anche modificata la regola della determinazione del prezzo di opa obbligatoria che ora sarà più elevato: si adotta, infatti, il criterio del prezzo più elevato pagato dall'offerente per i titoli oggetto dell'offerta, mentre il Testo unico prevedeva una media tra il prezzo più alto pagato e la media ponderata delle quotazioni del titolo negli ultimi 12 mesi. L'opa, poi, viene promossa entro 20 giorni dal superamento della soglia del 30%, rispetto ai 30 giorni originariamente previsti. Il provvedimento, però, prevede che l'autorità di settore possa modificare il prezzo verso l'alto o verso il basso in base a determinati criteri e condizioniI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.