Gli Autori, dopo aver prospettato la legittimità dell'amministratore di sostegno ad esercitare il diritto all'autodeterminazione circa i trattamenti sanitari concernenti il suo assistito, analizzano la possibilità di applicare l'istituto in discorso qualora l'individuo, capace di intendere e di volere al tempo della designazione dell'amministratore di sostegno, sia affetto da una malattia che in un futuro più o meno prossimo lo condurrà inesorabilmente alla perdita di coscienza. Oltre all'assunzione della misura protettiva in argomento, meritevole di essere attentamente considerata è risultata, inoltre, sempre con riferimento a pazienti affetti da una patologia cronica o caratterizzata da inarrestabile evoluzione a prognosi infausta, la possibilità di realizzare, in ossequio all'art. 5 della recente legge del 22 dicembre 2017, n. 219 (rubricata « Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento »), una « pianificazione delle cure » condivisa tra il paziente e il medico. È stato, infine, affrontato il problema fondamentale relativo alla necessità di elaborare una soluzione che permetta di sottrarre anche le persone sane per l'ipotesi che diventino incapaci al rischio di assoggettamento a terapie inutili ed oltremodo aggressive, essendo loro precluse sia la nomina dell'amministratore di sostegno che la pianificazione condivisa delle cure. Una strada percorribile potrebbe essere quella di redigere delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, in conformità all'art. 4 della già citata legge n. 219. Legge, questa, con riferimento alla quale, pur apprezzando l'indefettibile adempimento di cui si è fatto carico il Legislatore consistente nell'assumere piena consapevolezza dei bisogni, delle istanze dei soggetti che ne saranno i destinatari e nell'affermare esplicitamente quanto tra l'altro era già desumibile dall'applicazione dei principi generali in materia, in questa sede, qualche perplessità è stata esposta in merito all'iter genetico della stessa e al modo con cui è stata operata una “conciliazione” tra gli interessi riconducibili al paziente e quelli riferibili al medico.

The legal protection of people with debilitating illnes even in the light of the law n. 219/2017 [La tutela giuridica delle persone affetti da malattie progressivamente invalidanti anche alla luce della legge n. 219/2017] / Casella, C.; Niola, M.; Di Lorenzo, P.; Buccelli, C.. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO. - ISSN 2499-2852. - 1:(2018), pp. 143-161.

The legal protection of people with debilitating illnes even in the light of the law n. 219/2017 [La tutela giuridica delle persone affetti da malattie progressivamente invalidanti anche alla luce della legge n. 219/2017]

Casella, C.
;
Niola, M.;Di Lorenzo, P.;Buccelli, C.
2018

Abstract

Gli Autori, dopo aver prospettato la legittimità dell'amministratore di sostegno ad esercitare il diritto all'autodeterminazione circa i trattamenti sanitari concernenti il suo assistito, analizzano la possibilità di applicare l'istituto in discorso qualora l'individuo, capace di intendere e di volere al tempo della designazione dell'amministratore di sostegno, sia affetto da una malattia che in un futuro più o meno prossimo lo condurrà inesorabilmente alla perdita di coscienza. Oltre all'assunzione della misura protettiva in argomento, meritevole di essere attentamente considerata è risultata, inoltre, sempre con riferimento a pazienti affetti da una patologia cronica o caratterizzata da inarrestabile evoluzione a prognosi infausta, la possibilità di realizzare, in ossequio all'art. 5 della recente legge del 22 dicembre 2017, n. 219 (rubricata « Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento »), una « pianificazione delle cure » condivisa tra il paziente e il medico. È stato, infine, affrontato il problema fondamentale relativo alla necessità di elaborare una soluzione che permetta di sottrarre anche le persone sane per l'ipotesi che diventino incapaci al rischio di assoggettamento a terapie inutili ed oltremodo aggressive, essendo loro precluse sia la nomina dell'amministratore di sostegno che la pianificazione condivisa delle cure. Una strada percorribile potrebbe essere quella di redigere delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, in conformità all'art. 4 della già citata legge n. 219. Legge, questa, con riferimento alla quale, pur apprezzando l'indefettibile adempimento di cui si è fatto carico il Legislatore consistente nell'assumere piena consapevolezza dei bisogni, delle istanze dei soggetti che ne saranno i destinatari e nell'affermare esplicitamente quanto tra l'altro era già desumibile dall'applicazione dei principi generali in materia, in questa sede, qualche perplessità è stata esposta in merito all'iter genetico della stessa e al modo con cui è stata operata una “conciliazione” tra gli interessi riconducibili al paziente e quelli riferibili al medico.
2018
The legal protection of people with debilitating illnes even in the light of the law n. 219/2017 [La tutela giuridica delle persone affetti da malattie progressivamente invalidanti anche alla luce della legge n. 219/2017] / Casella, C.; Niola, M.; Di Lorenzo, P.; Buccelli, C.. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO. - ISSN 2499-2852. - 1:(2018), pp. 143-161.
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