Una ricostruzione critica dell'inedito orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione introdotto dalla c.d. "sentenza Scoditti" in materia di responsabilità sanitaria che, senza aver rimesso la questione alle Sezioni Unite, predica una strana teoria dell’inadempimento … extra-contrattuale per colpa del debitore (assicurato) che si pone in contrasto “siderale” con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008). Il contestato indirizzo opera un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale (art. 2043 c.c.), tra inadempimento e colpa, tra causalità c.d. “materiale” e c.d. “giuridica”, accollando al creditore il rischio della causa ignota anche in tema di responsabilità contrattuale. Tale orientamento rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie e, oltre a violare l’art. 1218 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausilare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un'azione diretta nei riguardi dell'assicuratore del debitore.
LA TERZA SEZIONE E LA STRANA TEORIA DELL'INADEMPIMENTO... EXTRA-CONTRATTUALE PER COLPA / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - 2019:2(2019), pp. 248-255.
LA TERZA SEZIONE E LA STRANA TEORIA DELL'INADEMPIMENTO... EXTRA-CONTRATTUALE PER COLPA
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2019
Abstract
Una ricostruzione critica dell'inedito orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione introdotto dalla c.d. "sentenza Scoditti" in materia di responsabilità sanitaria che, senza aver rimesso la questione alle Sezioni Unite, predica una strana teoria dell’inadempimento … extra-contrattuale per colpa del debitore (assicurato) che si pone in contrasto “siderale” con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008). Il contestato indirizzo opera un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale (art. 2043 c.c.), tra inadempimento e colpa, tra causalità c.d. “materiale” e c.d. “giuridica”, accollando al creditore il rischio della causa ignota anche in tema di responsabilità contrattuale. Tale orientamento rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie e, oltre a violare l’art. 1218 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausilare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un'azione diretta nei riguardi dell'assicuratore del debitore.File | Dimensione | Formato | |
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