Per la terza volta nel giro di appena un lustro, il legislatore è tornato a modificare il delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Pur avendo emendato alcune evidenti imprecisioni contenute nelle originarie versioni dei disegni di legge presentati in Parlamento, la riforma appena varata si rivela, però, tutt’altro che soddisfacente. Per un verso, la maggior parte delle novità introdotte risulta meramente simbolica, nulla apportando in termini di maggiore estensione delle condotte punibili come invece immaginato dal legislatore; per altro verso, le modifiche relative alla condotta incriminata ed al piano sanzionatorio appaiono irragionevoli e difficilmente compatibili con i principî, rispettivamente, di determinatezza, offensività ed extrema ratio, e di proporzionalità e rieducazione della pena. Ed invero la scelta di incriminare anche la mera disponibilità del promissario a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione, così come la previsione per le parti del patto illecito delle stesse pene previste per la partecipazione mafiosa, nonché di un’aggravante della ‘elezione’ con aumento fisso della metà della pena sembrano entrare in frizione con i principî costituzionali prima richiamati.
Lo scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbagliata / Amarelli, Giuseppe. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - 8(2019), pp. 1224-1233.
Lo scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbagliata
Giuseppe amarelli
2019
Abstract
Per la terza volta nel giro di appena un lustro, il legislatore è tornato a modificare il delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Pur avendo emendato alcune evidenti imprecisioni contenute nelle originarie versioni dei disegni di legge presentati in Parlamento, la riforma appena varata si rivela, però, tutt’altro che soddisfacente. Per un verso, la maggior parte delle novità introdotte risulta meramente simbolica, nulla apportando in termini di maggiore estensione delle condotte punibili come invece immaginato dal legislatore; per altro verso, le modifiche relative alla condotta incriminata ed al piano sanzionatorio appaiono irragionevoli e difficilmente compatibili con i principî, rispettivamente, di determinatezza, offensività ed extrema ratio, e di proporzionalità e rieducazione della pena. Ed invero la scelta di incriminare anche la mera disponibilità del promissario a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione, così come la previsione per le parti del patto illecito delle stesse pene previste per la partecipazione mafiosa, nonché di un’aggravante della ‘elezione’ con aumento fisso della metà della pena sembrano entrare in frizione con i principî costituzionali prima richiamati.File | Dimensione | Formato | |
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