Una ricostruzione critica delle nuove sentenze in materia di responsabilità da inadempimento... extra-contrattuale della struttura sanitaria che, operando un’indebita confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.), fanno gravare sul creditore, ma limitatamente alle obbligazioni di facere professionale, la prova dell’“inadempimento” e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale orientamento, censurato anche dagli Autori che qualificano l’obbligazione sanitaria come obbligazione “di mezzi” o con “risultato indeterminato”, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie e, oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (L. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore. Il palese contrasto tra il “principio di diritto” dettato dalle Sezioni Unite nel 2008 e tra quello, specularmente contrapposto, espresso nelle decisioni della Terza Sezione esige che, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., la questione sia rimessa alle Sezioni Unite.
INADEMPIMENTO E CAUSALITA' "MATERIALE": PERSEVERARE DIABOLICUM / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - 2020:N. 1(2020), pp. 75-84.
INADEMPIMENTO E CAUSALITA' "MATERIALE": PERSEVERARE DIABOLICUM
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2020
Abstract
Una ricostruzione critica delle nuove sentenze in materia di responsabilità da inadempimento... extra-contrattuale della struttura sanitaria che, operando un’indebita confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.), fanno gravare sul creditore, ma limitatamente alle obbligazioni di facere professionale, la prova dell’“inadempimento” e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale orientamento, censurato anche dagli Autori che qualificano l’obbligazione sanitaria come obbligazione “di mezzi” o con “risultato indeterminato”, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie e, oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (L. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore. Il palese contrasto tra il “principio di diritto” dettato dalle Sezioni Unite nel 2008 e tra quello, specularmente contrapposto, espresso nelle decisioni della Terza Sezione esige che, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., la questione sia rimessa alle Sezioni Unite.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
PROCIDA PERSEVERARE DR 2020.pdf
accesso aperto
Descrizione: COMMENTO
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Dominio pubblico
Dimensione
282.3 kB
Formato
Adobe PDF
|
282.3 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.