La Corte di cassazione, nella decisione n. 4309/2019, ha affermato la necessita` di scomputare, dalle somme versate da una Regione, a titolo di risarcimento danni per il contagio da virus Hcv, Hiv o Hcv, l’indennizzo versato dal Ministero della Salute ex L n. 210/1992. Malgrado i distinti titoli delle due attribuzioni patrimoniali, la (apparente) diversità` dei soggetti obbligati alle stesse prestazioni e l’assenza di un meccanismo di regresso o di rivalsa, deve applicarsi, al caso di specie, la compensatio lucri cum damno, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato. La decisione appare, ad una prima lettura, equa con riferimento alla soluzione ed alle argomentazioni poste a sostegno di questa, ma si presta ad alcune osservazioni critiche, nell’ambito di un più` generale dibattito, non sopito ed impossibile da concludere definitivamente, neppure dopo le decisioni delle Sezioni Unite, in ordine all’ammissibilità e, per così dire, al funzionamento di un meccanismo così controverso come la compensatio lucri cum damno, soprattutto per ciò che concerne i meccanismi di regresso e di allocazione delle conseguenze del danno.
Permangono consistenti dubbi sulla compensatio lucri cum damno / DI MARTINO, Gaetano. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 3:3(2020), pp. 558-569.
Permangono consistenti dubbi sulla compensatio lucri cum damno
Gaetano Di Martino
2020
Abstract
La Corte di cassazione, nella decisione n. 4309/2019, ha affermato la necessita` di scomputare, dalle somme versate da una Regione, a titolo di risarcimento danni per il contagio da virus Hcv, Hiv o Hcv, l’indennizzo versato dal Ministero della Salute ex L n. 210/1992. Malgrado i distinti titoli delle due attribuzioni patrimoniali, la (apparente) diversità` dei soggetti obbligati alle stesse prestazioni e l’assenza di un meccanismo di regresso o di rivalsa, deve applicarsi, al caso di specie, la compensatio lucri cum damno, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato. La decisione appare, ad una prima lettura, equa con riferimento alla soluzione ed alle argomentazioni poste a sostegno di questa, ma si presta ad alcune osservazioni critiche, nell’ambito di un più` generale dibattito, non sopito ed impossibile da concludere definitivamente, neppure dopo le decisioni delle Sezioni Unite, in ordine all’ammissibilità e, per così dire, al funzionamento di un meccanismo così controverso come la compensatio lucri cum damno, soprattutto per ciò che concerne i meccanismi di regresso e di allocazione delle conseguenze del danno.| File | Dimensione | Formato | |
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