La crisi economica e la fase emergenziale di questi giorni sollecitano l’attenzione sull’influenza del diffondersi del contagio da Coronavirus sull’esecuzione dei rapporti obbligatori. Con particolare riferimento alla responsabilità del debitore da inadempimento di obbligazione, ex art. 1218 c.c., ci si chiede se l’epidemia Covid 19, nel determinare l’applicazione di un regime normativo che esclude la relativa imputabilità al debitore, configuri un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta oppure di inesigibilità della prestazione. Prima facie, le menzionate figure sembrerebbero coincidere; invero, ad un’analisi più attenta, identificano categorie diverse. Dall’analisi di siffatti profili differenziatori si evince che la risposta al quesito prospettato non si inscrive, astrattamente, nell’una oppure nell’altra direzione.
Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?, in G. Carapezza Figlia y J.R. de Verda y Beamonte, La Experiencia Jurìdica Latina en Tiempos de Coronavirus (Reflexiones de Urgencia), in Actualidad Jurídica Iberoamericana, Nº 12 bis, mayo 2020 / Clarizia, Oriana. - In: ACTUALIDAD JURÍDICA IBEROAMERICANA. - ISSN 2386-4567. - N. 12 bis, mayo 2020(2020), pp. 352-365.
Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?, in G. Carapezza Figlia y J.R. de Verda y Beamonte, La Experiencia Jurìdica Latina en Tiempos de Coronavirus (Reflexiones de Urgencia), in Actualidad Jurídica Iberoamericana, Nº 12 bis, mayo 2020
ORIANA CLARIZIA
2020
Abstract
La crisi economica e la fase emergenziale di questi giorni sollecitano l’attenzione sull’influenza del diffondersi del contagio da Coronavirus sull’esecuzione dei rapporti obbligatori. Con particolare riferimento alla responsabilità del debitore da inadempimento di obbligazione, ex art. 1218 c.c., ci si chiede se l’epidemia Covid 19, nel determinare l’applicazione di un regime normativo che esclude la relativa imputabilità al debitore, configuri un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta oppure di inesigibilità della prestazione. Prima facie, le menzionate figure sembrerebbero coincidere; invero, ad un’analisi più attenta, identificano categorie diverse. Dall’analisi di siffatti profili differenziatori si evince che la risposta al quesito prospettato non si inscrive, astrattamente, nell’una oppure nell’altra direzione.File | Dimensione | Formato | |
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