In un celebre caso successorio, dopo la divisione consensuale dei beni ereditari tra successibili, la figlia del de cuius agisce nei confronti della madre per vedersi assegnare pro quota ulteriori beni ereditari di cui sospetta l’esistenza all’estero. L’azione di petitio hereditatis è proposta in Italia. Ad ostacolarne la ammissibilità è la clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice svizzero apposta al patto divisorio. La figlia decide allora di non impugnare direttamente tale contratto, ma chiede accertarsene l’invalidità incidenter tantum per il caso in cui la convenuta sollevi una eccezione di transazione. In grado di appello, la figlia, soccombente in primo grado, cambia strategia e propone una domanda di accertamento con efficacia di giudicato della nullità del patto divisorio. La Cassazione (forse ultroneamente, dato lo svolgimento processuale) si è misurata con il seguente quesito: può l’attore sciogliere il cumulo condizionale tra le sue domande, dopo che sulla questione di giurisdizione italiana (sulla domanda principale di petitio hereditatis) si siano pronunciate le Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione?
PER LA CASSAZIONE, IL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE IMPEDISCE SEMPRE E COMUNQUE LO SCIOGLIMENTO - DEL CUMULO CONDIZIONALE TRA DOMANDE - (NOTE CRITICHE A MARGINE DEL “CASO AGNELLI”) / Stella, M. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 12(2015), pp. 1511-1517.
PER LA CASSAZIONE, IL GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE IMPEDISCE SEMPRE E COMUNQUE LO SCIOGLIMENTO - DEL CUMULO CONDIZIONALE TRA DOMANDE - (NOTE CRITICHE A MARGINE DEL “CASO AGNELLI”)
STELLA M
2015
Abstract
In un celebre caso successorio, dopo la divisione consensuale dei beni ereditari tra successibili, la figlia del de cuius agisce nei confronti della madre per vedersi assegnare pro quota ulteriori beni ereditari di cui sospetta l’esistenza all’estero. L’azione di petitio hereditatis è proposta in Italia. Ad ostacolarne la ammissibilità è la clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice svizzero apposta al patto divisorio. La figlia decide allora di non impugnare direttamente tale contratto, ma chiede accertarsene l’invalidità incidenter tantum per il caso in cui la convenuta sollevi una eccezione di transazione. In grado di appello, la figlia, soccombente in primo grado, cambia strategia e propone una domanda di accertamento con efficacia di giudicato della nullità del patto divisorio. La Cassazione (forse ultroneamente, dato lo svolgimento processuale) si è misurata con il seguente quesito: può l’attore sciogliere il cumulo condizionale tra le sue domande, dopo che sulla questione di giurisdizione italiana (sulla domanda principale di petitio hereditatis) si siano pronunciate le Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione?File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Agnelli.pdf
non disponibili
Dimensione
927.78 kB
Formato
Adobe PDF
|
927.78 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.