La Corte di cassazione, pur animata da condivisibili ragioni di tutela dell’acquirente di partecipazioni societarie, omologa la tesi dottrinale, che rinviene una fonte di obbligazioni in senso tecnico nelle c.d. business warranties: le clausole di garanzia di consistenza del patrimonio sociale, di ascendenza anglosassone, in cui è dato imbattersi nella stragrande maggioranza dei contratti di vendita di pacchetti azionari (share purchase agreements). La soluzione calata dall’alto dalla Corte, tuttavia, scuote la sistematica del diritto delle obbligazioni italiano, che non concepisce la possibilità di assumere meri obblighi di pagamento di indennizzi, dissociati da un dovere di prestazione primario del debitore (Leistensollen). Una Haftung ohne Schuld, per dirla alla tedesca. L’indirizzo inaugurato, nella misura in cui assoggetta a termine decennale l’azione (condannatoria) dell’acquirente, pone inconsapevolmente un limite alla autonomia negoziale, poco in linea con le esigenze del mondo degli affari e di stabilizzazione delle situazioni giuridiche. Una soluzione più coerente e aderente al sistema andrebbe ricercata, senza rifuggire dal plesso delle norme sulle garanzie edilizie, scandagliando più a fondo la natura - decadenziale e non di prescrizione; ergo derogabile - del termine annuale previsto dall’art. 1495 c.c. per l’esercizio dell’azione costitutiva estimatoria.
LE BUSINESS WARRANTIES NELL’INTRECCIO TRA GARANZIE EDILIZIE, PRESCRIZIONE E DECADENZA / Stella, M. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 3(2015), pp. 326-340.
LE BUSINESS WARRANTIES NELL’INTRECCIO TRA GARANZIE EDILIZIE, PRESCRIZIONE E DECADENZA
STELLA M
2015
Abstract
La Corte di cassazione, pur animata da condivisibili ragioni di tutela dell’acquirente di partecipazioni societarie, omologa la tesi dottrinale, che rinviene una fonte di obbligazioni in senso tecnico nelle c.d. business warranties: le clausole di garanzia di consistenza del patrimonio sociale, di ascendenza anglosassone, in cui è dato imbattersi nella stragrande maggioranza dei contratti di vendita di pacchetti azionari (share purchase agreements). La soluzione calata dall’alto dalla Corte, tuttavia, scuote la sistematica del diritto delle obbligazioni italiano, che non concepisce la possibilità di assumere meri obblighi di pagamento di indennizzi, dissociati da un dovere di prestazione primario del debitore (Leistensollen). Una Haftung ohne Schuld, per dirla alla tedesca. L’indirizzo inaugurato, nella misura in cui assoggetta a termine decennale l’azione (condannatoria) dell’acquirente, pone inconsapevolmente un limite alla autonomia negoziale, poco in linea con le esigenze del mondo degli affari e di stabilizzazione delle situazioni giuridiche. Una soluzione più coerente e aderente al sistema andrebbe ricercata, senza rifuggire dal plesso delle norme sulle garanzie edilizie, scandagliando più a fondo la natura - decadenziale e non di prescrizione; ergo derogabile - del termine annuale previsto dall’art. 1495 c.c. per l’esercizio dell’azione costitutiva estimatoria.File | Dimensione | Formato | |
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