Nell'esaminare le nuove figure di danno che hanno trovato riconoscimento nella più recente giurisprudenza, si pongono in evidenza le incongruenze logiche e giuridiche di un “modello bipolare” inidoneo a fornire una rappresentazione unitaria e coerente del sistema di responsabilità civile, che comprenda ogni forma di danno (non soltanto patrimoniale) ed ogni tipo di riparazione (non soltanto in denaro, ma anche in forma specifica). In particolare, si ricostruisce criticamente l’itinerario giurisprudenziale contrario a risarcire il danno c.d. tanatologico che ha condotto, dopo l’auspicato overruling proposto dalla Cassazione (Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361), alla sentenza delle Sezioni Unite (22 luglio 2015, n. 15350) che ribadisce l’orientamento negazionista fondato sul "paradosso epicureo" (SS. UU. n. 3475 del 1925). Il danno da “perdita della vita”, di là dalle incongruenze, logiche e giuridiche, del c.d. criterio cronometrico e degli escamotages via via elaborati dalla giurisprudenza al fine di riparare il danno patito iure proprio dalla vittima, risulta essere un danno biologico, ma non un danno alla salute, che è alternativo rispetto al c.d. “danno biologico terminale”. L’impossibilità di applicare la teoria differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel danno tanatologico, così come nel danno alla salute, un danno dinamico-relazionale risarcibile che, a sua volta, può essere causa di ulteriori conseguenze patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale da agonia, danno dinamico-relazionale da perdita del rapporto parentale). Da qui la critica ad un’impropria nozione di danno-conseguenza, fondata sulla teoria differenziale, ed alla sua dubbia identificazione con la prova (presuntiva) del danno. In presenza dell’esigenza di elaborare uno specifico sistema di liquidazione, la tendenza dei giudici a riferirsi, pur nella qualità di mero “parametro”, al dato del 100% d’invalidità permanente appare una soluzione conforme alla natura biologica del danno da perdita della vita. In proposito si esaminano i criteri di valutazione e di liquidazione, non sempre convincenti, del danno da perdita del rapporto parentale e del danno c.d. terminale sulla base dell’attuale giurisprudenza e delle Tabelle milanesi nella “Edizione 2018”. Sulla scia di recenti interventi legislativi, la Cassazione considera, ormai in ogni ambito, i danni dinamico-relazionali biologici e non come pregiudizi «ontologicamente diversi» e «tutti risarcibili». Ma tale idea deve essere coniugata ad una più complessiva riflessione sulle funzioni della responsabilità delittuale. Nel caso di danni “civili”, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, la funzione di compensation è assicurata dal criterio dell’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. Nel caso di danni “da reato”, invece, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, la riparazione deve assumere un funzione preventivo-punitiva, così come disposto dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
La morfologia dei "nuovi danni" e le funzioni della responsabilità civile / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino; Feola, Maria. - (2020), pp. 559-627.
La morfologia dei "nuovi danni" e le funzioni della responsabilità civile
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO;Feola, Maria
2020
Abstract
Nell'esaminare le nuove figure di danno che hanno trovato riconoscimento nella più recente giurisprudenza, si pongono in evidenza le incongruenze logiche e giuridiche di un “modello bipolare” inidoneo a fornire una rappresentazione unitaria e coerente del sistema di responsabilità civile, che comprenda ogni forma di danno (non soltanto patrimoniale) ed ogni tipo di riparazione (non soltanto in denaro, ma anche in forma specifica). In particolare, si ricostruisce criticamente l’itinerario giurisprudenziale contrario a risarcire il danno c.d. tanatologico che ha condotto, dopo l’auspicato overruling proposto dalla Cassazione (Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361), alla sentenza delle Sezioni Unite (22 luglio 2015, n. 15350) che ribadisce l’orientamento negazionista fondato sul "paradosso epicureo" (SS. UU. n. 3475 del 1925). Il danno da “perdita della vita”, di là dalle incongruenze, logiche e giuridiche, del c.d. criterio cronometrico e degli escamotages via via elaborati dalla giurisprudenza al fine di riparare il danno patito iure proprio dalla vittima, risulta essere un danno biologico, ma non un danno alla salute, che è alternativo rispetto al c.d. “danno biologico terminale”. L’impossibilità di applicare la teoria differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel danno tanatologico, così come nel danno alla salute, un danno dinamico-relazionale risarcibile che, a sua volta, può essere causa di ulteriori conseguenze patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale da agonia, danno dinamico-relazionale da perdita del rapporto parentale). Da qui la critica ad un’impropria nozione di danno-conseguenza, fondata sulla teoria differenziale, ed alla sua dubbia identificazione con la prova (presuntiva) del danno. In presenza dell’esigenza di elaborare uno specifico sistema di liquidazione, la tendenza dei giudici a riferirsi, pur nella qualità di mero “parametro”, al dato del 100% d’invalidità permanente appare una soluzione conforme alla natura biologica del danno da perdita della vita. In proposito si esaminano i criteri di valutazione e di liquidazione, non sempre convincenti, del danno da perdita del rapporto parentale e del danno c.d. terminale sulla base dell’attuale giurisprudenza e delle Tabelle milanesi nella “Edizione 2018”. Sulla scia di recenti interventi legislativi, la Cassazione considera, ormai in ogni ambito, i danni dinamico-relazionali biologici e non come pregiudizi «ontologicamente diversi» e «tutti risarcibili». Ma tale idea deve essere coniugata ad una più complessiva riflessione sulle funzioni della responsabilità delittuale. Nel caso di danni “civili”, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, la funzione di compensation è assicurata dal criterio dell’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. Nel caso di danni “da reato”, invece, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, la riparazione deve assumere un funzione preventivo-punitiva, così come disposto dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
PROCIDA - FEOLA DIR. OBBL. COPERTINA.pdf
accesso aperto
Descrizione: COPERTINA DEL VOLUME
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Dominio pubblico
Dimensione
1.63 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.63 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
PROCIDA - FEOLA DIR. OBBL. INDICE SOMMARIO.pdf
accesso aperto
Descrizione: INDICE-SOMMARIO
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Dominio pubblico
Dimensione
1.31 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.31 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.