Il presente lavoro, prendendo a riferimento le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, Sez. III, 30 ottobre 2018, ord. n. 27442 in materia di obbligazioni pecuniarie di interessi ed usura, si prefigge di delineare una collocazione sistematica storicizzata della categoria degli interessi moratori. In particolare, quel che si vuol proporre è, in prima battuta, una rivalutazione delle fonti romanistiche – in parte menzionate dallo stesso Supremo Collegio – correlate con le usurae ex mora, al fine di dimostrarne la storica disomogeneità ontologica e funzionale rispetto agli interessi corrispettivi. Il filo conduttore dell’analisi intreccia lo strumento negoziale della stipulatio poenae alla rivalutazione dell’art. 1224 cod. civ., riprendendo il filone dottrinario e giurisprudenziale che ha assimilato la pattuizione degli interessi moratori alla clausola penale. Lo sbocco naturale della predetta impostazione risiede nello schema rimediale suggerito, vale a dirsi la riducibilità ex officio della penale manifestamente iniqua ex art. 1384 cod. civ. Tale ricostruzione permette di superare le difficoltà riconnesse alla soluzione prospettata dalla Cassazione (orientata per l’applicabilità del tasso di interesse legale in luogo della convenzione moratoria ultra modum) che, pur mossa da apprezzabili esigenze di equità, non sembra ancorabile ad un appiglio normativo sufficientemente solido.
Interessi corrispettivi e moratori tra omogeneità e disomogeneità ontologica e storica. La difficile convivenza con la normativa antiusura / Auciello, Marco. - In: TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO. - ISSN 2036-2528. - 12:(2019), pp. 1-50.
Interessi corrispettivi e moratori tra omogeneità e disomogeneità ontologica e storica. La difficile convivenza con la normativa antiusura
Marco Auciello
2019
Abstract
Il presente lavoro, prendendo a riferimento le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, Sez. III, 30 ottobre 2018, ord. n. 27442 in materia di obbligazioni pecuniarie di interessi ed usura, si prefigge di delineare una collocazione sistematica storicizzata della categoria degli interessi moratori. In particolare, quel che si vuol proporre è, in prima battuta, una rivalutazione delle fonti romanistiche – in parte menzionate dallo stesso Supremo Collegio – correlate con le usurae ex mora, al fine di dimostrarne la storica disomogeneità ontologica e funzionale rispetto agli interessi corrispettivi. Il filo conduttore dell’analisi intreccia lo strumento negoziale della stipulatio poenae alla rivalutazione dell’art. 1224 cod. civ., riprendendo il filone dottrinario e giurisprudenziale che ha assimilato la pattuizione degli interessi moratori alla clausola penale. Lo sbocco naturale della predetta impostazione risiede nello schema rimediale suggerito, vale a dirsi la riducibilità ex officio della penale manifestamente iniqua ex art. 1384 cod. civ. Tale ricostruzione permette di superare le difficoltà riconnesse alla soluzione prospettata dalla Cassazione (orientata per l’applicabilità del tasso di interesse legale in luogo della convenzione moratoria ultra modum) che, pur mossa da apprezzabili esigenze di equità, non sembra ancorabile ad un appiglio normativo sufficientemente solido.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.