Il contributo si propone di esaminare criticamente le modalità con cui il potere governativo di annullamento straordinario è stato esercitato per rimuovere l’ordinanza con cui il Sindaco di Messina, durante la “fase uno” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva tentato di limitare, in via precauzionale, il transito attraverso lo stretto, predisponendo un sistema di autorizzazione e di certificazione preventiva non previsto dai provvedimenti nazionali emergenziali. L’istituto, residuo dello Stato monarchico, è attualmente previsto dall’art. 2, comma 3, lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, dopo la storica sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 1989, depurato della sua funzionalità con riguardo agli atti delle Regioni, sollevando una serie di dubbi di compatibilità con la costituzionalizzazione delle autonomie territoriali e locali risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Attraverso l’analisi del parere n. 735/2020 reso dalla I sezione del Consiglio di Stato nel corso del procedimento di annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina, si tenterà di dimostrare che, nonostante l’istituto si sia rivelato invero decisivo per “rinsaldare” l’unitarietà della strategia di gestione dell’emergenza predisposta dal Governo, nonché per scongiurare una limitazione ulteriore (e non giustificata) dei diritti civili e delle libertà fondamentali già fortemente compressi dalla normativa eccezionale, tuttavia, la scelta dei giudici di omettere qualsiasi riferimento all’art. 120, comma 2, Cost., norma disciplinante l’intervento sostitutivo del Governo nei confronti delle autonomie territoriali al verificarsi di casi tipizzati, si è rivelata un’occasione mancata per considerarlo come parte integrante dei poteri predisposti dalla Costituzione a protezione di un sistema autonomistico e, al contempo, unitario, superando così in radice qualsiasi perplessità sulla sua legittimità costituzionale.
Il potere governativo di annullamento straordinario e il mito della Fenice / DI CAPUA, Viviana. - In: IL DIRITTO DELL'ECONOMIA. - ISSN 1123-3036. - 1(2021), pp. 247-278.
Il potere governativo di annullamento straordinario e il mito della Fenice
Viviana Di Capua
2021
Abstract
Il contributo si propone di esaminare criticamente le modalità con cui il potere governativo di annullamento straordinario è stato esercitato per rimuovere l’ordinanza con cui il Sindaco di Messina, durante la “fase uno” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva tentato di limitare, in via precauzionale, il transito attraverso lo stretto, predisponendo un sistema di autorizzazione e di certificazione preventiva non previsto dai provvedimenti nazionali emergenziali. L’istituto, residuo dello Stato monarchico, è attualmente previsto dall’art. 2, comma 3, lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, dopo la storica sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 1989, depurato della sua funzionalità con riguardo agli atti delle Regioni, sollevando una serie di dubbi di compatibilità con la costituzionalizzazione delle autonomie territoriali e locali risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Attraverso l’analisi del parere n. 735/2020 reso dalla I sezione del Consiglio di Stato nel corso del procedimento di annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina, si tenterà di dimostrare che, nonostante l’istituto si sia rivelato invero decisivo per “rinsaldare” l’unitarietà della strategia di gestione dell’emergenza predisposta dal Governo, nonché per scongiurare una limitazione ulteriore (e non giustificata) dei diritti civili e delle libertà fondamentali già fortemente compressi dalla normativa eccezionale, tuttavia, la scelta dei giudici di omettere qualsiasi riferimento all’art. 120, comma 2, Cost., norma disciplinante l’intervento sostitutivo del Governo nei confronti delle autonomie territoriali al verificarsi di casi tipizzati, si è rivelata un’occasione mancata per considerarlo come parte integrante dei poteri predisposti dalla Costituzione a protezione di un sistema autonomistico e, al contempo, unitario, superando così in radice qualsiasi perplessità sulla sua legittimità costituzionale.| File | Dimensione | Formato | |
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