L'A riflette sull'imminente riforma del processo civile in materia di negoziazione assistita dagli avvocati in materia di famiglia. Si sofferma quindi sui singoli punti di novità: estensione della procedura di negoziazione assistita per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per le obbligazioni alimentari ex art. 433 c.c.; conservazione degli originali degli accordi di negoziazione assistita; assegno divorzile una tantum; accordo contenente trasferimenti immobiliari con effetti vincolanti; svolgimento della procedura per via telematica; estensione del patrocinio a spese dello Stato. L' A. evidenzia poi i limiti di questa riforma: la mancanza di spazio nella procedura di negoziazione assistita per l'audizione del minore e la possibilità che la negoziazione assistita possa contenere solo accordi di trasferimento immobiliare con effetti immediatamente traslativi. Tanto, considerata anche la previsione nel testo della riforma di modalità più semplificate per le procedure consensuali davanti al giudice, conduce l'A. a riflettere sul pieno decollo della negoziazione assistita in materia familiare.
La negoziazione assistita nella riforma della giustizia della famiglia / Lombardi, Rita. - In: DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE. - ISSN 0390-1882. - 1(2022), pp. 305-330.
La negoziazione assistita nella riforma della giustizia della famiglia
Rita Lombardi
2022
Abstract
L'A riflette sull'imminente riforma del processo civile in materia di negoziazione assistita dagli avvocati in materia di famiglia. Si sofferma quindi sui singoli punti di novità: estensione della procedura di negoziazione assistita per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per le obbligazioni alimentari ex art. 433 c.c.; conservazione degli originali degli accordi di negoziazione assistita; assegno divorzile una tantum; accordo contenente trasferimenti immobiliari con effetti vincolanti; svolgimento della procedura per via telematica; estensione del patrocinio a spese dello Stato. L' A. evidenzia poi i limiti di questa riforma: la mancanza di spazio nella procedura di negoziazione assistita per l'audizione del minore e la possibilità che la negoziazione assistita possa contenere solo accordi di trasferimento immobiliare con effetti immediatamente traslativi. Tanto, considerata anche la previsione nel testo della riforma di modalità più semplificate per le procedure consensuali davanti al giudice, conduce l'A. a riflettere sul pieno decollo della negoziazione assistita in materia familiare.| File | Dimensione | Formato | |
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