In tema di adozione di persone maggiori di età, la Corte accede ad un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c. che consente al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all’adozione per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato. Nel consentire al rappresentante legale di manifestare il proprio consenso per un atto personalissimo al posto dell’interdetto, la pronuncia richiama l’attenzione sull’esigenza di fornire un’adeguata tutela al soggetto in stato di interdizione al fine di evitare che proprio tale misura di protezione diventi un ostacolo alla realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto nel cui interesse è posta. La pronuncia accede ad una rilettura in chiave assistenziale e solidaristica della funzione dell’adozione di maggiorenne, inscrivendosi nell’àmbito dell’orientamento giurisprudenziale che, via via nel tempo, ha progressivamente riletto in chiave evolutiva la funzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne.
Il rigido binomio capacità/incapacità costituisce un adeguato paradigma di protezione della persona? Il maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, può manifestare il proprio consenso all'adozione per il tramite del suo rappresentante legale? (nota a Cass., 3 febbraio 2022, n. 3462) / Clarizia, Oriana. - In: IL FORO NAPOLETANO. - ISSN 2532-9197. - 3-2022(2022), pp. 973-979.
Il rigido binomio capacità/incapacità costituisce un adeguato paradigma di protezione della persona? Il maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, può manifestare il proprio consenso all'adozione per il tramite del suo rappresentante legale? (nota a Cass., 3 febbraio 2022, n. 3462)
ORIANA CLARIZIA
2022
Abstract
In tema di adozione di persone maggiori di età, la Corte accede ad un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c. che consente al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all’adozione per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato. Nel consentire al rappresentante legale di manifestare il proprio consenso per un atto personalissimo al posto dell’interdetto, la pronuncia richiama l’attenzione sull’esigenza di fornire un’adeguata tutela al soggetto in stato di interdizione al fine di evitare che proprio tale misura di protezione diventi un ostacolo alla realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto nel cui interesse è posta. La pronuncia accede ad una rilettura in chiave assistenziale e solidaristica della funzione dell’adozione di maggiorenne, inscrivendosi nell’àmbito dell’orientamento giurisprudenziale che, via via nel tempo, ha progressivamente riletto in chiave evolutiva la funzione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne.File | Dimensione | Formato | |
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