Traendo spunto da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, lo scritto affronta le problematiche in essa affrontate, in tema di amministratore di fatto e di liquidazione del danno risarcibile. Quanto alla prima tematica, dopo un breve excursus del formante giurisprudenziale, sia civile che penale, l’attenzione si concentra sulla questione se ed in che termini questa figura possa riconoscersi, ad onta del fatto che i caratteri della sistematicità e completezza dell’ingerenza siano riscontrabili solo in alcuni settori dell’attività di impresa. È tuttavia posta in evidenza la sussistenza di una possibile contraddizione tra l’affermazione di tale principio e quello che vuole gli amministratori di fatto responsabili in solido con quelli di diritto per fatti non solo commissivi, ma anche omissivi, in punto di mancato assolvimento di doveri che richiedono l’assunzione di una carica formale. Quanto alla seconda, nel prestare adesione alla decisione della Suprema Corte, si analizzano alcune questioni suscitate dall’introduzione del criterio del deficit fallimentare in seno all’art. 2486 c.c. ad opera del codice della crisi (d.lgs. n. 14/2019).
Brevi appunti sulla figura dell'amministratore di fatto e sui criteri di determinazione del danno risarcibile / Brizzi, Francesco. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - 3(2022), pp. 349-362.
Brevi appunti sulla figura dell'amministratore di fatto e sui criteri di determinazione del danno risarcibile
francesco brizzi
2022
Abstract
Traendo spunto da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, lo scritto affronta le problematiche in essa affrontate, in tema di amministratore di fatto e di liquidazione del danno risarcibile. Quanto alla prima tematica, dopo un breve excursus del formante giurisprudenziale, sia civile che penale, l’attenzione si concentra sulla questione se ed in che termini questa figura possa riconoscersi, ad onta del fatto che i caratteri della sistematicità e completezza dell’ingerenza siano riscontrabili solo in alcuni settori dell’attività di impresa. È tuttavia posta in evidenza la sussistenza di una possibile contraddizione tra l’affermazione di tale principio e quello che vuole gli amministratori di fatto responsabili in solido con quelli di diritto per fatti non solo commissivi, ma anche omissivi, in punto di mancato assolvimento di doveri che richiedono l’assunzione di una carica formale. Quanto alla seconda, nel prestare adesione alla decisione della Suprema Corte, si analizzano alcune questioni suscitate dall’introduzione del criterio del deficit fallimentare in seno all’art. 2486 c.c. ad opera del codice della crisi (d.lgs. n. 14/2019).File | Dimensione | Formato | |
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