Al cospetto delle nuove, culturalmente sfidanti, figure di ordinanze sommarie inserite nell’ordito del rito di cognizione classico (olim il flagship track) del Libro II c.p.c., il primo sforzo cui gli operatori del diritto saranno attesi consisterà, con piglio pragmatico, nel saper fare affiorare l’“effetto utile” del ricorso a codeste forme di tutela sommario-semplificata-esecutiva, di cui non tutte le implicazioni sono palesate dal testo. Il metodo comparatistico può rivelarsi strumento prezioso: non tanto come chiave di soluzione dei quesiti minutamente procedurali, pur numerosi, alcuni più seri di altri, che già adombrano la percezione del modello nostrano, che invero pochissime affinità presenta con i modelli anglo-francesi, a loro volta tra loro profondamente diversificati per ragioni sistemologiche ben riconducibili. Quanto per cercare di cogliere l’obiettivo di fondo perseguito dalla ineffabile mens legis, che a stento trapela dalle relazioni illustrative, ufficio del massimario compreso. Si seguita a negare centralità alla tutela di merito che conduce al giudicato sostanziale, a dispetto del lascito “programmatico” degli artt. 2907-2909 c.c. Il risparmio della risorsa giudiziaria scarsa pare affidato più ancora che al colpo d’occhio prognostico, fino a ieri traducibile al più in proposte conciliative (artt. 185-185bis) e modesta ipoteca sulle spese di lite, alla tangibile deterrenza che un vaglio di manifesta fondatezza/infondatezza della domanda, corredato da capo di condanna alle spese subito esecutivo, sarà capace di esercitare sulle parti e più ancora sui loro difensori, corresponsabilizzati alle sorti dei loro assistiti.
Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.) / Stella, M. - In: IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ITALIANO E COMPARATO. - ISSN 2724-1106. - (2023), pp. 241-267.
Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)
Stella m
2023
Abstract
Al cospetto delle nuove, culturalmente sfidanti, figure di ordinanze sommarie inserite nell’ordito del rito di cognizione classico (olim il flagship track) del Libro II c.p.c., il primo sforzo cui gli operatori del diritto saranno attesi consisterà, con piglio pragmatico, nel saper fare affiorare l’“effetto utile” del ricorso a codeste forme di tutela sommario-semplificata-esecutiva, di cui non tutte le implicazioni sono palesate dal testo. Il metodo comparatistico può rivelarsi strumento prezioso: non tanto come chiave di soluzione dei quesiti minutamente procedurali, pur numerosi, alcuni più seri di altri, che già adombrano la percezione del modello nostrano, che invero pochissime affinità presenta con i modelli anglo-francesi, a loro volta tra loro profondamente diversificati per ragioni sistemologiche ben riconducibili. Quanto per cercare di cogliere l’obiettivo di fondo perseguito dalla ineffabile mens legis, che a stento trapela dalle relazioni illustrative, ufficio del massimario compreso. Si seguita a negare centralità alla tutela di merito che conduce al giudicato sostanziale, a dispetto del lascito “programmatico” degli artt. 2907-2909 c.c. Il risparmio della risorsa giudiziaria scarsa pare affidato più ancora che al colpo d’occhio prognostico, fino a ieri traducibile al più in proposte conciliative (artt. 185-185bis) e modesta ipoteca sulle spese di lite, alla tangibile deterrenza che un vaglio di manifesta fondatezza/infondatezza della domanda, corredato da capo di condanna alle spese subito esecutivo, sarà capace di esercitare sulle parti e più ancora sui loro difensori, corresponsabilizzati alle sorti dei loro assistiti.File | Dimensione | Formato | |
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