Nel decreto che si annota, il giudice capitolino ritiene in astratto ammissi- bile che, nelle s.r.l. cc.dd. “sopra soglia” – che superano cioè almeno uno dei limiti dimensionali sanciti nel secondo comma dell’art. 2477 c.c. –, sia nominato quale sindaco unico un soggetto sprovvisto del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, qualora a questi non sia affidata altresì la funzione di controllo contabile. Tale conclusione non sembra tuttavia convincente. Anzitutto, essa non trova conforto nel dato positivo, che, attraverso il rinvio alle disposizioni dettate in materia di società azionarie, richiede che tra i sindaci vi sia in ogni caso almeno un revisore legale dei conti. Vieppiù, l’orientamento accolto nella pronuncia in com- mento si fonda sul convincimento – che non sembra condivisibile – secondo cui i compiti di controllo interno affidati al sindaco unico non incaricato della revisione dei conti non giustificherebbero il possesso, in capo allo stesso sindaco, del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti.
I contorni (ancora incerti) della disciplina del sindaco unico di s.r.l. (nota a Trib. Roma, Giudice del registro delle imprese, decr. 1 giugno 2020, n. 4338) / Alfano, Gianfranco. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - 1(2023), pp. 107-134.
I contorni (ancora incerti) della disciplina del sindaco unico di s.r.l. (nota a Trib. Roma, Giudice del registro delle imprese, decr. 1 giugno 2020, n. 4338)
Gianfranco Alfano
2023
Abstract
Nel decreto che si annota, il giudice capitolino ritiene in astratto ammissi- bile che, nelle s.r.l. cc.dd. “sopra soglia” – che superano cioè almeno uno dei limiti dimensionali sanciti nel secondo comma dell’art. 2477 c.c. –, sia nominato quale sindaco unico un soggetto sprovvisto del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, qualora a questi non sia affidata altresì la funzione di controllo contabile. Tale conclusione non sembra tuttavia convincente. Anzitutto, essa non trova conforto nel dato positivo, che, attraverso il rinvio alle disposizioni dettate in materia di società azionarie, richiede che tra i sindaci vi sia in ogni caso almeno un revisore legale dei conti. Vieppiù, l’orientamento accolto nella pronuncia in com- mento si fonda sul convincimento – che non sembra condivisibile – secondo cui i compiti di controllo interno affidati al sindaco unico non incaricato della revisione dei conti non giustificherebbero il possesso, in capo allo stesso sindaco, del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti.File | Dimensione | Formato | |
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