La nota a sentenza (che ha avuto ampia eco anche sulla stampa specializzata) ha analizzato i principi in ordine vuoi al profilo procedimentale della formazione dell’atto d’imposizione in punto di sottoscrizione del provvedimento, vuoi sotto il profilo processuale della capacità di stare in giudizio delle parti innanzi le Commissioni tributarie a seguito dell’individuazione della natura delle Agenzie delle entrate. In ordine al primo aspetto la Commissione tributaria provinciale di Torino ha affermato che in base alla statuizione legale che gli atti d’imposizione debbano essere sottoscritti dai direttori degli uffici finanziari o dai soggetti da loro delegati, deve essere dichiarata la nullità degli atti dei quali l’ufficio finanziario non dimostri in giudizio l’esistenza della firma appostata anche in via elettronica. In merito al secondo tema si è ritenuto che la constatazione che le Agenzie delle entrate non siano organi del Ministero delle finanze comporta che i funzionari di tali soggetti non risultano legittimati a stare giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria applicandosi la regola generale e non quella speciale prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, entrato in vigore il 1° aprile 1996.
Profili procedimentali dell'obbligo di sottoscrizione dei provvedimenti di imposizione mediante firma elettronica ed aspetti processuali della legittimazione dei funzionari delle Agenzie delle entrate / Pennella, N. - In: GIURISPRUDENZA PIEMONTESE. - ISSN 1720-4380. - 21:3(2003), pp. 421-431.
Profili procedimentali dell'obbligo di sottoscrizione dei provvedimenti di imposizione mediante firma elettronica ed aspetti processuali della legittimazione dei funzionari delle Agenzie delle entrate
Pennella N
2003
Abstract
La nota a sentenza (che ha avuto ampia eco anche sulla stampa specializzata) ha analizzato i principi in ordine vuoi al profilo procedimentale della formazione dell’atto d’imposizione in punto di sottoscrizione del provvedimento, vuoi sotto il profilo processuale della capacità di stare in giudizio delle parti innanzi le Commissioni tributarie a seguito dell’individuazione della natura delle Agenzie delle entrate. In ordine al primo aspetto la Commissione tributaria provinciale di Torino ha affermato che in base alla statuizione legale che gli atti d’imposizione debbano essere sottoscritti dai direttori degli uffici finanziari o dai soggetti da loro delegati, deve essere dichiarata la nullità degli atti dei quali l’ufficio finanziario non dimostri in giudizio l’esistenza della firma appostata anche in via elettronica. In merito al secondo tema si è ritenuto che la constatazione che le Agenzie delle entrate non siano organi del Ministero delle finanze comporta che i funzionari di tali soggetti non risultano legittimati a stare giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria applicandosi la regola generale e non quella speciale prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, entrato in vigore il 1° aprile 1996.File | Dimensione | Formato | |
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