Il presente contributo analizza la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 23 luglio 2019, n. 19882, la quale ha affermato il principio per cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’ art. 45 c.p.c. La decisione della Corte chiarisce una questione giuridica su cui si è a lungo dibattuto, tuttavia l’autrice coglie l’occasione per segnalare alcune criticità di più ampio respiro, che derivano dall’impianto normativo delle sezioni specializzate per le imprese.
Il punto delle Sezioni Unite sui rapporti tra sezioni specializzate per le imprese e sezioni ordinarie del tribunale / Pinto, Federica. - In: IL PROCESSO. - ISSN 2611-5131. - 2(2020), pp. 675-689.
Il punto delle Sezioni Unite sui rapporti tra sezioni specializzate per le imprese e sezioni ordinarie del tribunale.
Federica Pinto
2020
Abstract
Il presente contributo analizza la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 23 luglio 2019, n. 19882, la quale ha affermato il principio per cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’ art. 45 c.p.c. La decisione della Corte chiarisce una questione giuridica su cui si è a lungo dibattuto, tuttavia l’autrice coglie l’occasione per segnalare alcune criticità di più ampio respiro, che derivano dall’impianto normativo delle sezioni specializzate per le imprese.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.