Piano legislativo e fronte giurisprudenziale – sia pure, quest’ultimo, nell’àmbito della filiazione adottiva – seguono percorsi in parte diversi in merito alla ricostruzione dell’anonimato del donatore di gameti nella procreazione medicalmente assistita: il primo attribuisce al segreto sull’identità del donatore e sulla coppia ricevente la funzione di garantire l’esclusione dalla compagine familiare di un soggetto estraneo; il secondo, invece, segna la riconduzione del diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini nell’alveo del diritto all’identità personale. Invero, tra filiazione adottiva e fecondazione assistita eterologa si delineano importanti differenze. In quest’ultima, il donatore effettua un dono nell’interesse di un progetto genitoriale di altri e il rapporto tra donatore e nato è soltanto di natura genetica; manca una «storia familiare» e quel legame «relazionale» e psicologico che, invece, esiste tra l’adottato e la madre biologica e che, proprio in ragione della sua interruzione, giustifica l’eventuale interesse a ricostruire la propria identità alla luce anche della ricerca delle origini genetiche. Ne consegue che se nella filiazione adottiva la conoscenza dei genitori biologici fornisce un aiuto all’adottato per rielaborare traumi affettivi, nella fecondazione eterologa, invece, l’esistenza di una derivazione biologica non accompagnata da una relazione affettiva tra chi sceglie di effettuare il dono e il nato – il quale non ha (né potrebbe avere) ricordi legati ad un pregresso rapporto affettivo con il donatore – muta il ruolo della conoscenza della provenienza dei dati genetici, impedendo che la costruzione della identità personale possa avvenire oppure possa completarsi per il tramite della ricerca delle proprie origini biologiche. Negato il parallelismo con la rilevanza che tale conoscenza assume nella filiazione adottiva, il tema dell’anonimato nell’àmbito della procreazione assistita eterologa necessita di un ripensamento alla luce degli scenari contemporanei, contraddistinti dal diffondersi di test genetici e dai continui progressi della scienza e della genetica, nonché dalla loro interazione con l’informatica. A tal fine, un superamento della logica difensiva della rigidità dell’anonimato può aversi con il ricorso allo strumento dell’interpello, ideato dalla giurisprudenza entro lo schema dell’adozione ma nella fecondazione eterologa declinato diversamente, in ragione dell’intrecciarsi dei molteplici rapporti e del variegato panorama di interessi, meritevoli di eguale considerazione. Se è vero che l’affetto non si può imporre, vero è pure che la grammatica dei sentimenti si lascia influenzare dagli intrecci della vita: il ricorso all’interpello supera ferme rigidità e apre alla possibilità che l’affetto possa spontaneamente manifestarsi e desiderare di consolidarsi nel tempo.

L’anonimato del donatore di gameti nella procreazione assistita eterologa / Clarizia, Oriana. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - 2023:2(2023), pp. 509-531.

L’anonimato del donatore di gameti nella procreazione assistita eterologa

Oriana Clarizia
2023

Abstract

Piano legislativo e fronte giurisprudenziale – sia pure, quest’ultimo, nell’àmbito della filiazione adottiva – seguono percorsi in parte diversi in merito alla ricostruzione dell’anonimato del donatore di gameti nella procreazione medicalmente assistita: il primo attribuisce al segreto sull’identità del donatore e sulla coppia ricevente la funzione di garantire l’esclusione dalla compagine familiare di un soggetto estraneo; il secondo, invece, segna la riconduzione del diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini nell’alveo del diritto all’identità personale. Invero, tra filiazione adottiva e fecondazione assistita eterologa si delineano importanti differenze. In quest’ultima, il donatore effettua un dono nell’interesse di un progetto genitoriale di altri e il rapporto tra donatore e nato è soltanto di natura genetica; manca una «storia familiare» e quel legame «relazionale» e psicologico che, invece, esiste tra l’adottato e la madre biologica e che, proprio in ragione della sua interruzione, giustifica l’eventuale interesse a ricostruire la propria identità alla luce anche della ricerca delle origini genetiche. Ne consegue che se nella filiazione adottiva la conoscenza dei genitori biologici fornisce un aiuto all’adottato per rielaborare traumi affettivi, nella fecondazione eterologa, invece, l’esistenza di una derivazione biologica non accompagnata da una relazione affettiva tra chi sceglie di effettuare il dono e il nato – il quale non ha (né potrebbe avere) ricordi legati ad un pregresso rapporto affettivo con il donatore – muta il ruolo della conoscenza della provenienza dei dati genetici, impedendo che la costruzione della identità personale possa avvenire oppure possa completarsi per il tramite della ricerca delle proprie origini biologiche. Negato il parallelismo con la rilevanza che tale conoscenza assume nella filiazione adottiva, il tema dell’anonimato nell’àmbito della procreazione assistita eterologa necessita di un ripensamento alla luce degli scenari contemporanei, contraddistinti dal diffondersi di test genetici e dai continui progressi della scienza e della genetica, nonché dalla loro interazione con l’informatica. A tal fine, un superamento della logica difensiva della rigidità dell’anonimato può aversi con il ricorso allo strumento dell’interpello, ideato dalla giurisprudenza entro lo schema dell’adozione ma nella fecondazione eterologa declinato diversamente, in ragione dell’intrecciarsi dei molteplici rapporti e del variegato panorama di interessi, meritevoli di eguale considerazione. Se è vero che l’affetto non si può imporre, vero è pure che la grammatica dei sentimenti si lascia influenzare dagli intrecci della vita: il ricorso all’interpello supera ferme rigidità e apre alla possibilità che l’affetto possa spontaneamente manifestarsi e desiderare di consolidarsi nel tempo.
2023
L’anonimato del donatore di gameti nella procreazione assistita eterologa / Clarizia, Oriana. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - 2023:2(2023), pp. 509-531.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/948984
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