Il contributo si concentra, tra le molteplici questioni giuridiche che le proroghe ex lege sollevano, sullo specifico profilo della scarsità delle risorse naturali, al ricorrere della quale l’art. 12 della direttiva Bolkestein del 2006 impone procedure selettive e vieta il rinnovo automatico. Nonostante la rilevanza dirimente del presupposto, il suo significato concreto non è stato oggetto di specifici approfondimenti da parte della Corte di giustizia, se non nella sentenza del 20 aprile 2023, causa C 348 22, Comune di Ginosa, con un intervento peraltro non definitivamente risolutivo nella misura in cui il giudice europeo non ha fornito una definizione di scarsità della risorsa naturale lasciando al contempo agli Stati membri un ampio margine interpretativo delle modalità pratiche di valutazione della relativa sussistenza. Altrettanto limitata attenzione è stata riservata dalla giurisprudenza nazionale, nella quale la risorsa o è considerata ontologicamente o intrinsecamente limitata e non suscettibile di una considerazione parcellizzata oppure, successivamente alle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e ripetendone le conclusioni, scarsa a livello nazionale in base a combinati criteri quantitativi e qualitativi astratti. La scarsità delle risorse naturali identifica un concetto giuridico indeterminato, il cui riempimento non può basarsi su un’indagine meramente quantitativa prescindendo dal regime giuridico del demanio costiero e dalle relative peculiarità. Le peculiarità sono collegate alla fruizione collettiva in stretta connessione con diritti costituzionali del cittadino, alle plurime valenze, tra cui quelle ambientali e paesaggistiche, dei beni in questione nonché alla circostanza che essi sono oggetto di pianificazione. Di queste peculiarità non può non tenere conto anche l’auspicata riforma del settore. Il contributo, pervenendo alla conclusione della natura intrinsecamente scarsa della risorsa, analizza i seguenti profili: il significato storico giuridico della demanialità necessaria e la qualificazione del demanio costiero come bene comune; la dialettica tra uso generale e uso particolare; le conseguenze in punto di scarsità della risorsa naturale.
Demanio costiero e uso generale: la “scarsità della risorsa naturale” / Mari, G.. - In: GIUSTIZIA INSIEME. - ISSN 2974-9999. - (2024).
Demanio costiero e uso generale: la “scarsità della risorsa naturale”
G. Mari
2024
Abstract
Il contributo si concentra, tra le molteplici questioni giuridiche che le proroghe ex lege sollevano, sullo specifico profilo della scarsità delle risorse naturali, al ricorrere della quale l’art. 12 della direttiva Bolkestein del 2006 impone procedure selettive e vieta il rinnovo automatico. Nonostante la rilevanza dirimente del presupposto, il suo significato concreto non è stato oggetto di specifici approfondimenti da parte della Corte di giustizia, se non nella sentenza del 20 aprile 2023, causa C 348 22, Comune di Ginosa, con un intervento peraltro non definitivamente risolutivo nella misura in cui il giudice europeo non ha fornito una definizione di scarsità della risorsa naturale lasciando al contempo agli Stati membri un ampio margine interpretativo delle modalità pratiche di valutazione della relativa sussistenza. Altrettanto limitata attenzione è stata riservata dalla giurisprudenza nazionale, nella quale la risorsa o è considerata ontologicamente o intrinsecamente limitata e non suscettibile di una considerazione parcellizzata oppure, successivamente alle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e ripetendone le conclusioni, scarsa a livello nazionale in base a combinati criteri quantitativi e qualitativi astratti. La scarsità delle risorse naturali identifica un concetto giuridico indeterminato, il cui riempimento non può basarsi su un’indagine meramente quantitativa prescindendo dal regime giuridico del demanio costiero e dalle relative peculiarità. Le peculiarità sono collegate alla fruizione collettiva in stretta connessione con diritti costituzionali del cittadino, alle plurime valenze, tra cui quelle ambientali e paesaggistiche, dei beni in questione nonché alla circostanza che essi sono oggetto di pianificazione. Di queste peculiarità non può non tenere conto anche l’auspicata riforma del settore. Il contributo, pervenendo alla conclusione della natura intrinsecamente scarsa della risorsa, analizza i seguenti profili: il significato storico giuridico della demanialità necessaria e la qualificazione del demanio costiero come bene comune; la dialettica tra uso generale e uso particolare; le conseguenze in punto di scarsità della risorsa naturale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.