Il d. lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto alcune significative novità nella disciplina delle impugnazioni in generale e del giudizio d’appello. Tra le norme generali, spicca la codificazione della regola, già affermata da una costante giurisprudenza, della c.d. efficacia bilaterale della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del temine breve. Sempre nel solco della giurisprudenza (il riferimento è qui a una nota, sebbene tutt’altro che incontroversa, pronuncia delle Sezioni unite del 2008) si pone la regola dell’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva in caso (non soltanto di inammissibilità ma pure) di improcedibilità dell’impugnazione principale. Quanto alle modifiche che hanno interessato la disciplina del giudizio d’appello, si segnala anzitutto la riscrittura dell’art. 342 c.p.c. con la conseguente riformulazione dell’onere di specificazione dei motivi. Si tratta di uno snodo centrale nella disciplina dell’appello, destinato a incidere sulla determinazione dell’oggetto del giudizio e sui limiti della cognizione del giudice di secondo grado. Sul piano più strettamente procedimentale, vanno poi segnalate, oltre all’abolizione del “filtro” introdotto nel 2012, sostituito dalla previsione di un percorso decisorio semplificato per gli appelli inammissibili o manifestamente infondati (nuovo art. 348-bis c.p.c.), la reintroduzione della figura del consigliere istruttore in corte d’appello, la riscrittura delle norme in tema di inibitoria e la nuova disciplina della fase decisoria, con la riduzione dei casi di rimessione al primo giudice. Lo scritto si propone di illustrare queste novità e al contempo di inquadrarle sistematicamente, al fine di verificare se e come esse incidano sull’attuale fisionomia del sistema delle impugnazioni.
Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello / Boccagna, S.. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - 2023:2(2023), pp. 643-666.
Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d'appello
Boccagna, S.
2023
Abstract
Il d. lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto alcune significative novità nella disciplina delle impugnazioni in generale e del giudizio d’appello. Tra le norme generali, spicca la codificazione della regola, già affermata da una costante giurisprudenza, della c.d. efficacia bilaterale della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del temine breve. Sempre nel solco della giurisprudenza (il riferimento è qui a una nota, sebbene tutt’altro che incontroversa, pronuncia delle Sezioni unite del 2008) si pone la regola dell’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva in caso (non soltanto di inammissibilità ma pure) di improcedibilità dell’impugnazione principale. Quanto alle modifiche che hanno interessato la disciplina del giudizio d’appello, si segnala anzitutto la riscrittura dell’art. 342 c.p.c. con la conseguente riformulazione dell’onere di specificazione dei motivi. Si tratta di uno snodo centrale nella disciplina dell’appello, destinato a incidere sulla determinazione dell’oggetto del giudizio e sui limiti della cognizione del giudice di secondo grado. Sul piano più strettamente procedimentale, vanno poi segnalate, oltre all’abolizione del “filtro” introdotto nel 2012, sostituito dalla previsione di un percorso decisorio semplificato per gli appelli inammissibili o manifestamente infondati (nuovo art. 348-bis c.p.c.), la reintroduzione della figura del consigliere istruttore in corte d’appello, la riscrittura delle norme in tema di inibitoria e la nuova disciplina della fase decisoria, con la riduzione dei casi di rimessione al primo giudice. Lo scritto si propone di illustrare queste novità e al contempo di inquadrarle sistematicamente, al fine di verificare se e come esse incidano sull’attuale fisionomia del sistema delle impugnazioni.File | Dimensione | Formato | |
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