La pronuncia di C. App. Roma 13.11.2023 sollecita ben ardue riflessioni, evidentemente non solo in chiave retrospettiva, sulla natura giuridica della attivita` espletata dai collegi arbitrali Anac nelle 1.770 procedure arbitrali di accesso al Fondo di solidarieta` per investitori bancari. Procedure definite bensı` ‘‘arbitrali’’ ma non finalizzate a ‘‘decidere una controversia’’ tra investitore danneggiato e banca danneggiante (non destinataria di domanda, del resto), bensı` a verificare i requisiti e, in caso di positivo riscontro, determinare il quantum dell’indennizzo previsto dalla Legge di Stabilita` 2016 (l. 208 del 28 dicembre 2015) a tutela dei sottoscrittori di titoli obbligazionari emessi da banche poste in risoluzione. In difetto di ogni qualificazione espressa, vari indici, tra cui: effetti sostanziali del ricorso, parti del procedimento bilaterale (investitore e gestore del fondo), peculiarita` del ‘‘bene della vita’’ atteso, effetti dell’accoglimento del ricorso, vincolo di scopo del fondo istituito ex lege, alimentato con prelievi obbligatori imposti a tutti gli enti creditizi, inducono a negare che le determinazioni dei collegi rivestano natura di lodo rituale o anche solo di lodo- contratto per la risoluzione di liti su diritti soggettivi dell’investitore e fanno propendere per qualificare in termini di arbitraggio la attivita` compiuta dai collegi Anac, quali organi tecnici nominati dalla p.a. Al modo degli arbitratori nei ‘‘giudizi di stima’’ di chiovendiana memoria. Con tutto quel che ne consegue sul piano della impugnazione del lodo.

Sui c.d. lodi arbitrali per il ristoro degli investitori bancari / Stella, Marcello. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 2240-2411. - 5(2024), pp. -1073.

Sui c.d. lodi arbitrali per il ristoro degli investitori bancari

stella marcello
2024

Abstract

La pronuncia di C. App. Roma 13.11.2023 sollecita ben ardue riflessioni, evidentemente non solo in chiave retrospettiva, sulla natura giuridica della attivita` espletata dai collegi arbitrali Anac nelle 1.770 procedure arbitrali di accesso al Fondo di solidarieta` per investitori bancari. Procedure definite bensı` ‘‘arbitrali’’ ma non finalizzate a ‘‘decidere una controversia’’ tra investitore danneggiato e banca danneggiante (non destinataria di domanda, del resto), bensı` a verificare i requisiti e, in caso di positivo riscontro, determinare il quantum dell’indennizzo previsto dalla Legge di Stabilita` 2016 (l. 208 del 28 dicembre 2015) a tutela dei sottoscrittori di titoli obbligazionari emessi da banche poste in risoluzione. In difetto di ogni qualificazione espressa, vari indici, tra cui: effetti sostanziali del ricorso, parti del procedimento bilaterale (investitore e gestore del fondo), peculiarita` del ‘‘bene della vita’’ atteso, effetti dell’accoglimento del ricorso, vincolo di scopo del fondo istituito ex lege, alimentato con prelievi obbligatori imposti a tutti gli enti creditizi, inducono a negare che le determinazioni dei collegi rivestano natura di lodo rituale o anche solo di lodo- contratto per la risoluzione di liti su diritti soggettivi dell’investitore e fanno propendere per qualificare in termini di arbitraggio la attivita` compiuta dai collegi Anac, quali organi tecnici nominati dalla p.a. Al modo degli arbitratori nei ‘‘giudizi di stima’’ di chiovendiana memoria. Con tutto quel che ne consegue sul piano della impugnazione del lodo.
2024
Sui c.d. lodi arbitrali per il ristoro degli investitori bancari / Stella, Marcello. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 2240-2411. - 5(2024), pp. -1073.
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