Lo scritto affronta il tema della dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater aggiunti dalla legge “Capitali” (art. 3, L. n. 21/2024) nel corpo dell’art. 26, D.L. n. 179/2012. Dopo avere illustrato le ragioni alla base dell’intervento legislativo, si individua nelle quote di categoria di S.r.l. PMI standardizzate, in quanto aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, la fattispecie suscettibile di rivestire la forma scritturale, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli art. 83-bis ss. T.U.F. Sono poi illustrati i nessi con le altre forme di circolazione delle quote di S.r.l., presenti nell’ordinamento, e quelle che, in prospettiva de jure condendo, potrebbero emergere in caso di inclusione delle quote tra gli strumenti assoggettabili alla disciplina del Decreto FinTech (D.L. n. 25/ 2023) da parte della Consob. Infine, si esaminano i risvolti in termini di ampliamento delle fonti di finanziamento derivanti dall’accesso alle sedi di negoziazione, che la forma scritturale permette di conseguire. Lo scritto si conclude con alcune considerazioni critiche sulla limitazione alle sole quote di S.r.l. PMI della possibilità di usufruire del regime di dematerializzazione e sugli eventuali rimedi correttivi a livello interpretativo, in specie a fronte della novella dell’art. 100-ter T.U.F., ad opera del D.Lgs. n. 30/2023 di attuazione del Regolamento ECSP (Reg. UE 2020/1503), circa l’estensione a tutte le S.r.l. della disposizione secondo la quale le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico come prodotti finanziari, in deroga all’art. 2468, comma 1, c.c.
La dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI / Brizzi, Francesco. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - 7(2024), pp. 785-803.
La dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI
Francesco Brizzi
2024
Abstract
Lo scritto affronta il tema della dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater aggiunti dalla legge “Capitali” (art. 3, L. n. 21/2024) nel corpo dell’art. 26, D.L. n. 179/2012. Dopo avere illustrato le ragioni alla base dell’intervento legislativo, si individua nelle quote di categoria di S.r.l. PMI standardizzate, in quanto aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, la fattispecie suscettibile di rivestire la forma scritturale, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli art. 83-bis ss. T.U.F. Sono poi illustrati i nessi con le altre forme di circolazione delle quote di S.r.l., presenti nell’ordinamento, e quelle che, in prospettiva de jure condendo, potrebbero emergere in caso di inclusione delle quote tra gli strumenti assoggettabili alla disciplina del Decreto FinTech (D.L. n. 25/ 2023) da parte della Consob. Infine, si esaminano i risvolti in termini di ampliamento delle fonti di finanziamento derivanti dall’accesso alle sedi di negoziazione, che la forma scritturale permette di conseguire. Lo scritto si conclude con alcune considerazioni critiche sulla limitazione alle sole quote di S.r.l. PMI della possibilità di usufruire del regime di dematerializzazione e sugli eventuali rimedi correttivi a livello interpretativo, in specie a fronte della novella dell’art. 100-ter T.U.F., ad opera del D.Lgs. n. 30/2023 di attuazione del Regolamento ECSP (Reg. UE 2020/1503), circa l’estensione a tutte le S.r.l. della disposizione secondo la quale le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico come prodotti finanziari, in deroga all’art. 2468, comma 1, c.c.File | Dimensione | Formato | |
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