La sostenibilità è entrata a pieno diritto nel vocabolario delle imprese e sta crescendo la consapevolezza di dover cambiare profondamente i modelli di business, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future. È in questo contesto che si inserisce l’istituzione, avvenuta con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, delle società benefit che, che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune. Esaminati gli obblighi che la società è tenuta a rispettare ed individuati i vantaggi che l’assunzione della denominazione di società benefit comporta- in primis in termini reputazionali e di immagine e, nel lungo periodo, in termini di incremento dei ricavi- il presente contributo è finalizzato ad analizzarne il trattamento fiscale. Partendo dalle benefit corporations americane, che non risultano destinatarie di misure fiscali agevolative, né federali, né statali, anche il Legislatore italiano -seguito da quello francese- ha previsto che l’assunzione della qualifica di società benefit, ab origine o a seguito di modifiche statutarie, non ne vari l’inquadramento fiscale. Acclarata la differenza rispetto agli Enti del Terzo settore e la ratio del diverso trattamento fiscale previsto, è necessario esaminare, partendo dal principio di inerenza, il problema relativo alla deducibilità (o meno) di costi e oneri sostenuti dalla società benefit nello svolgimento delle attività di beneficio comune. In conclusione, assodato che la tutela dell’ambiente riveste un ruolo centrale tra gli interessi meritevoli di assurgere a scopo di beneficio comune, la recente modifica degli artt. 9 e 41 Cost. potrebbe consentire di superare eventuali dubbi in merito alla previsione di una fiscalità differenziata a favore delle società benefit, ponendo rimedio, in tal modo, all’assenza di vantaggi fiscali, che, indubbiamente, costituisce un ostacolo alla crescita del movimento.
Le società benefit nel contesto internazionale ed europeo: dai profili fiscali alla tutela dell’ambiente / DE ROMA, Aurora. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE. - ISSN 1824-1476. - 3/2023(2023), pp. 65-90.
Le società benefit nel contesto internazionale ed europeo: dai profili fiscali alla tutela dell’ambiente
Aurora De Roma
2023
Abstract
La sostenibilità è entrata a pieno diritto nel vocabolario delle imprese e sta crescendo la consapevolezza di dover cambiare profondamente i modelli di business, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future. È in questo contesto che si inserisce l’istituzione, avvenuta con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, delle società benefit che, che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune. Esaminati gli obblighi che la società è tenuta a rispettare ed individuati i vantaggi che l’assunzione della denominazione di società benefit comporta- in primis in termini reputazionali e di immagine e, nel lungo periodo, in termini di incremento dei ricavi- il presente contributo è finalizzato ad analizzarne il trattamento fiscale. Partendo dalle benefit corporations americane, che non risultano destinatarie di misure fiscali agevolative, né federali, né statali, anche il Legislatore italiano -seguito da quello francese- ha previsto che l’assunzione della qualifica di società benefit, ab origine o a seguito di modifiche statutarie, non ne vari l’inquadramento fiscale. Acclarata la differenza rispetto agli Enti del Terzo settore e la ratio del diverso trattamento fiscale previsto, è necessario esaminare, partendo dal principio di inerenza, il problema relativo alla deducibilità (o meno) di costi e oneri sostenuti dalla società benefit nello svolgimento delle attività di beneficio comune. In conclusione, assodato che la tutela dell’ambiente riveste un ruolo centrale tra gli interessi meritevoli di assurgere a scopo di beneficio comune, la recente modifica degli artt. 9 e 41 Cost. potrebbe consentire di superare eventuali dubbi in merito alla previsione di una fiscalità differenziata a favore delle società benefit, ponendo rimedio, in tal modo, all’assenza di vantaggi fiscali, che, indubbiamente, costituisce un ostacolo alla crescita del movimento.File | Dimensione | Formato | |
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