A seguito della comunicazione della Commissione Europea dell’8 marzo 2022, l’Italia, come altri Stati europei, tra cui la Spagna, il Belgio e l’Ungheria, per fronteggiare la crisi energetica determinata dal conflitto russo-ucraino, ha adottato una serie di misure, tra cui il contributo straordinario sugli extraprofitti nei confronti delle imprese che operano nel settore energetico, introdotto, dapprima, con l’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 e, successivamente, con la Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197). Il presente lavoro è finalizzato, in primo luogo, ad esaminare la natura dei contributi in esame: nonostante il nomen, che probabilmente riflette sia la volontà del legislatore di configurarli come prelievi più spiccatamente solidaristici, sia la difficoltà di inquadrarli in altre forme di prelievo fiscale, si ritiene che essi abbiano natura tributaria. Al riguardo, basti pensare, per il contributo straordinario ex art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, al rinvio alle disposizioni in materia IVA e, per il contributo introdotto dalla Legge di bilancio 2023, al rinvio alle norme in materia di imposte sui redditi. A ulteriore conferma della natura tributaria, è sufficiente considerare le caratteristiche che contraddistinguono entrambi i prelievi: non si tratta, infatti, di corrispettivi sinallagmatici di una controprestazione, ma di prestazioni patrimoniali coattive, sancite per legge, la cui genesi prescinde dalla volontà degli obbligati. Sul punto, è possibile segnalare alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa di merito, che, in riferimento al contributo ex art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, ne hanno espressamente confermato la natura tributaria, sussistendo tutti gli indicatori correntemente indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Roma n. 15278/2022). In secondo luogo, una volta appurata la natura di tali prelievi, il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di analizzarne gli elementi essenziali, ponendo in luce le potenziali criticità, con particolare riguardo: alla base imponibile; ai soggetti passivi individuati (non tutti gli operatori che hanno generato extraprofitto, ma solo quelli che operano nel settore energetico); alla scelta del lasso di tempo preso in considerazione per individuare la base imponibile. Infine, partendo dal presupposto che tali prelievi presentano le caratteristiche di un’imposta, è doveroso analizzarne i possibili profili di illegittimità costituzionale, in riferimento, in particolare, all’art. 53 Cost., individuando anche le affinità e le differenze rispetto alla Robin Hood tax, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 10 del 2015. Nella citata pronuncia, la Corte costituzionale lascia presagire la possibilità di introdurre un nuovo tributo che consenta di colpire gli extraprofitti, per un tempo limitato, purché le distinzioni settoriali poste in essere dal legislatore tributario non risultino arbitrarie o irragionevoli, in ossequio al dettato dell’art. 53 Cost. Sul punto, infatti, il giudizio di legittimità costituzionale si focalizza sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione» (Corte Cost., sent. n. 111 del 1997).
La natura (tributaria) del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche, le criticità e i possibili dubbi di legittimità costituzionale / DE ROMA, Aurora. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE. - ISSN 1824-1476. - 1/2024(2024), pp. 231-253.
La natura (tributaria) del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche, le criticità e i possibili dubbi di legittimità costituzionale
Aurora De Roma
2024
Abstract
A seguito della comunicazione della Commissione Europea dell’8 marzo 2022, l’Italia, come altri Stati europei, tra cui la Spagna, il Belgio e l’Ungheria, per fronteggiare la crisi energetica determinata dal conflitto russo-ucraino, ha adottato una serie di misure, tra cui il contributo straordinario sugli extraprofitti nei confronti delle imprese che operano nel settore energetico, introdotto, dapprima, con l’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 e, successivamente, con la Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197). Il presente lavoro è finalizzato, in primo luogo, ad esaminare la natura dei contributi in esame: nonostante il nomen, che probabilmente riflette sia la volontà del legislatore di configurarli come prelievi più spiccatamente solidaristici, sia la difficoltà di inquadrarli in altre forme di prelievo fiscale, si ritiene che essi abbiano natura tributaria. Al riguardo, basti pensare, per il contributo straordinario ex art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, al rinvio alle disposizioni in materia IVA e, per il contributo introdotto dalla Legge di bilancio 2023, al rinvio alle norme in materia di imposte sui redditi. A ulteriore conferma della natura tributaria, è sufficiente considerare le caratteristiche che contraddistinguono entrambi i prelievi: non si tratta, infatti, di corrispettivi sinallagmatici di una controprestazione, ma di prestazioni patrimoniali coattive, sancite per legge, la cui genesi prescinde dalla volontà degli obbligati. Sul punto, è possibile segnalare alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa di merito, che, in riferimento al contributo ex art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, ne hanno espressamente confermato la natura tributaria, sussistendo tutti gli indicatori correntemente indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Roma n. 15278/2022). In secondo luogo, una volta appurata la natura di tali prelievi, il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di analizzarne gli elementi essenziali, ponendo in luce le potenziali criticità, con particolare riguardo: alla base imponibile; ai soggetti passivi individuati (non tutti gli operatori che hanno generato extraprofitto, ma solo quelli che operano nel settore energetico); alla scelta del lasso di tempo preso in considerazione per individuare la base imponibile. Infine, partendo dal presupposto che tali prelievi presentano le caratteristiche di un’imposta, è doveroso analizzarne i possibili profili di illegittimità costituzionale, in riferimento, in particolare, all’art. 53 Cost., individuando anche le affinità e le differenze rispetto alla Robin Hood tax, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 10 del 2015. Nella citata pronuncia, la Corte costituzionale lascia presagire la possibilità di introdurre un nuovo tributo che consenta di colpire gli extraprofitti, per un tempo limitato, purché le distinzioni settoriali poste in essere dal legislatore tributario non risultino arbitrarie o irragionevoli, in ossequio al dettato dell’art. 53 Cost. Sul punto, infatti, il giudizio di legittimità costituzionale si focalizza sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione» (Corte Cost., sent. n. 111 del 1997).File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
DE ROMA - La natura (tributaria) del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche, le criticità e i possibili dubbi di legittimità costituzionale.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Non specificato
Dimensione
139.27 kB
Formato
Adobe PDF
|
139.27 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.