Il Legislatore della recente riforma fiscale ha avvertito la necessità di modificare alcuni aspetti dell’interpello al fine di promuovere la riduzione del ricorso all’istituto, incrementando, al contempo, l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale. Tuttavia, esaminando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219/2023 recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, desta perplessità sia la previsione di un contributo, al cui versamento è subordinata la presentazione dell’istanza di interpello, sia la limitazione nell’utilizzo dell’interpello probatorio, sia la diversa disciplina introdotta per le persone fisiche, anche non residenti, e per le società in regime di contabilità semplificata: per tali soggetti, infatti, la presentazione dell’istanza di interpello è limitata alla sola ipotesi in cui non sia possibile ottenere risposte mediante servizi di interlocuzione rapida. Partendo dalle origini dell’istituto e soffermandosi sulla riforma del 2015, che ha fortemente valorizzato l’interpello, qualificabile quale strumento di dialogo privilegiato con l’Amministrazione Finanziaria, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 219/2023, negando, alla generalità dei contribuenti, il diritto di interpello e sostituendolo con uno strumento -la consultazione semplificata- non altrettanto garantista, sembrano segnare un passo indietro nella tutela del contribuente.
IL DIRITTO DI INTERPELLO TRA PASSATO E PRESENTE. LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 219/2023: UN PASSO INDIETRO NELLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE? / DE ROMA, Aurora. - In: ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA. - ISSN 2704-8667. - 3/2023(2023), pp. 71-88.
IL DIRITTO DI INTERPELLO TRA PASSATO E PRESENTE. LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 219/2023: UN PASSO INDIETRO NELLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE?
Aurora De Roma
2023
Abstract
Il Legislatore della recente riforma fiscale ha avvertito la necessità di modificare alcuni aspetti dell’interpello al fine di promuovere la riduzione del ricorso all’istituto, incrementando, al contempo, l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale. Tuttavia, esaminando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219/2023 recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, desta perplessità sia la previsione di un contributo, al cui versamento è subordinata la presentazione dell’istanza di interpello, sia la limitazione nell’utilizzo dell’interpello probatorio, sia la diversa disciplina introdotta per le persone fisiche, anche non residenti, e per le società in regime di contabilità semplificata: per tali soggetti, infatti, la presentazione dell’istanza di interpello è limitata alla sola ipotesi in cui non sia possibile ottenere risposte mediante servizi di interlocuzione rapida. Partendo dalle origini dell’istituto e soffermandosi sulla riforma del 2015, che ha fortemente valorizzato l’interpello, qualificabile quale strumento di dialogo privilegiato con l’Amministrazione Finanziaria, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 219/2023, negando, alla generalità dei contribuenti, il diritto di interpello e sostituendolo con uno strumento -la consultazione semplificata- non altrettanto garantista, sembrano segnare un passo indietro nella tutela del contribuente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.