L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente pronuncia n. 7 del 2021, è tornata ad esprimersi su uno dei temi più controversi del diritto amministrativo, ovvero sulla natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati nell’esercizio della funzione autoritativa, con particolare riguardo alle ipotesi di ritardo nella conclusione del procedimento. Nel confutare le prospettazioni del giudice rimettente, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa, dopo aver brevemente ripercorso gli itinerari dottrinali e giurisprudenziali sul tema, ha confermato lapidariamente l’orientamento maggioritario che riconduce il prisma della responsabilità della pubblica amministrazione al generale principio del neminem laedere. Se l’adesione al modello aquiliano conferisce senza ombra di dubbio assoluta centralità alla concezione strettamente sostanzialistica dell’interesse legittimo, quale posizione inscindibilmente legata al bene della vita, non appaiono ultronee – dato lo stato dell’arte – brevi considerazioni in ordine allo statuto giuridico del “bene tempo”, il quale – nonostante i relativamente recenti interventi normativi – ancora fatica a conquistare l’autonoma dignità che forse meriterebbe.
La natura giuridica della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione al vaglio della Plenaria. Una questione ancora aperta? (commento alla sentenza n. 7 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) / DELLA CORTE, Emanuela. - In: RIVISTA GIURIDICA EUROPEA. - ISSN 2612-2995. - V:(2022).
La natura giuridica della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione al vaglio della Plenaria. Una questione ancora aperta? (commento alla sentenza n. 7 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato)
Emanuela Della Corte
2022
Abstract
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente pronuncia n. 7 del 2021, è tornata ad esprimersi su uno dei temi più controversi del diritto amministrativo, ovvero sulla natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati nell’esercizio della funzione autoritativa, con particolare riguardo alle ipotesi di ritardo nella conclusione del procedimento. Nel confutare le prospettazioni del giudice rimettente, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa, dopo aver brevemente ripercorso gli itinerari dottrinali e giurisprudenziali sul tema, ha confermato lapidariamente l’orientamento maggioritario che riconduce il prisma della responsabilità della pubblica amministrazione al generale principio del neminem laedere. Se l’adesione al modello aquiliano conferisce senza ombra di dubbio assoluta centralità alla concezione strettamente sostanzialistica dell’interesse legittimo, quale posizione inscindibilmente legata al bene della vita, non appaiono ultronee – dato lo stato dell’arte – brevi considerazioni in ordine allo statuto giuridico del “bene tempo”, il quale – nonostante i relativamente recenti interventi normativi – ancora fatica a conquistare l’autonoma dignità che forse meriterebbe.File | Dimensione | Formato | |
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