In ambito tributario, sul tema dei motivi specifici di appello, la giurisprudenza della Corte di Cassazione mostra un atteggiamento particolarmente indulgente. Si ritengono infatti rituali, a talune condizioni, anche atti di gravame confezionati mediante una riproposizione dei motivi già contenuti nel ricorso in primo grado o nella motivazione dell’atto impugnato. Più rigoroso, invece, l’approccio che, da qualche tempo, la Suprema Corte ha assunto nei confronti della parte vittoriosa sulla domanda, ma soccombente su talune questioni. In tal caso, infatti, si ritiene che per la devoluzione in appello di queste ultime sia necessario un appello incidentale e non sia sufficiente invece la mera riproposizione ex art. 56 D.Lgs. n. 546/1992. Sennonché, in materia tributaria, proprio la necessità di tracciare una distinzione tra questi due strumenti nasconde il rischio di addossare all’appellante incidentale (soccombente su questioni) oneri più stringenti di quelli ai quali è subordinata la ritualità dei motivi nell’ambito dell’appello principale.
Brevi considerazioni su "motivi specifici" di appello nel processo tributario e distinzione tra riproposizione "mera" e appello incidentale / Mula, Alberto. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - 2024:2(2024), pp. 1-8.
Brevi considerazioni su "motivi specifici" di appello nel processo tributario e distinzione tra riproposizione "mera" e appello incidentale
Alberto Mula
2024
Abstract
In ambito tributario, sul tema dei motivi specifici di appello, la giurisprudenza della Corte di Cassazione mostra un atteggiamento particolarmente indulgente. Si ritengono infatti rituali, a talune condizioni, anche atti di gravame confezionati mediante una riproposizione dei motivi già contenuti nel ricorso in primo grado o nella motivazione dell’atto impugnato. Più rigoroso, invece, l’approccio che, da qualche tempo, la Suprema Corte ha assunto nei confronti della parte vittoriosa sulla domanda, ma soccombente su talune questioni. In tal caso, infatti, si ritiene che per la devoluzione in appello di queste ultime sia necessario un appello incidentale e non sia sufficiente invece la mera riproposizione ex art. 56 D.Lgs. n. 546/1992. Sennonché, in materia tributaria, proprio la necessità di tracciare una distinzione tra questi due strumenti nasconde il rischio di addossare all’appellante incidentale (soccombente su questioni) oneri più stringenti di quelli ai quali è subordinata la ritualità dei motivi nell’ambito dell’appello principale.File | Dimensione | Formato | |
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