L’ordinanza in commento, con cui la Corte di Cassazione ha negato che il debito restitutorio derivante da un finanziamento erogato in favore di un mutuatario per acquistare un’azienda sia sottoposto alla disciplina di cui agli artt. 2558-2560 c.c., consente di soffermarsi sul requisito dell’inerenza, specificamente richiamato dalla norma sul trasferimento dei debiti aziendali. In particolare, il contributo, dopo aver analizzato attentamente il percorso argomentativo seguito sul punto dai giudici di legittimita`, che hanno escluso che il mutuo possa dirsi inerente all’azienda in quanto atto di organizzazione, si propone di sviluppare anche un approccio alternativo fondato su un’interpretazione funzionale del presupposto de quo.
Sulla non inerenza all’esercizio dell’azienda del debito da mutuo / Mariconda, Lorenzo. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 7(2023), pp. 1599-1603.
Sulla non inerenza all’esercizio dell’azienda del debito da mutuo
Lorenzo MaricondaPrimo
2023
Abstract
L’ordinanza in commento, con cui la Corte di Cassazione ha negato che il debito restitutorio derivante da un finanziamento erogato in favore di un mutuatario per acquistare un’azienda sia sottoposto alla disciplina di cui agli artt. 2558-2560 c.c., consente di soffermarsi sul requisito dell’inerenza, specificamente richiamato dalla norma sul trasferimento dei debiti aziendali. In particolare, il contributo, dopo aver analizzato attentamente il percorso argomentativo seguito sul punto dai giudici di legittimita`, che hanno escluso che il mutuo possa dirsi inerente all’azienda in quanto atto di organizzazione, si propone di sviluppare anche un approccio alternativo fondato su un’interpretazione funzionale del presupposto de quo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


