La sentenza n. 37 del 2021 della Corte Costituzionale si colloca al centro del dibattito sul riparto di competenze tra Stato e Regioni durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il caso affrontava la legittimità delle norme regionali in contrasto con le disposizioni governative, con un focus sulla legge della Valle d’Aosta n. 11/2020. La Corte ha sancito la prevalenza della competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale e livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 Cost.), dichiarando l’incostituzionalità della normativa regionale meno restrittiva rispetto alle misure statali. La sentenza è rilevante per diversi aspetti. In primo luogo, ha confermato la legittimità dell’utilizzo dei D.P.C.M. come strumento normativo flessibile per affrontare l’emergenza, in un quadro in cui il decreto-legge stabilisce le linee generali lasciando al Governo l’adozione delle misure specifiche. Questo modello, sebbene criticato per il presunto accentramento del potere, è stato ritenuto idoneo a garantire uniformità nell’azione contro una crisi pandemica globale. In secondo luogo, la pronuncia segna un precedente importante con l’ordinanza n. 4/2021, attraverso cui è stata per la prima volta sospesa una legge regionale in via cautelare, sottolineando l’urgenza di impedire pregiudizi irreparabili alla salute pubblica e all’ordinamento. Tale misura, seppur eccezionale, evidenzia il delicato equilibrio tra esigenze sanitarie e rispetto delle autonomie regionali. Il caso ha posto inoltre il tema della “profilassi internazionale” come competenza esclusiva statale, limitando la sovranità delle Regioni in ambiti correlati come la tutela della salute. La Corte ha enfatizzato l’importanza di garantire coerenza nelle misure sanitarie per evitare disparità territoriali che potrebbero compromettere il controllo della pandemia. Nonostante il rigore della decisione, permangono critiche. Alcuni studiosi ritengono che l’interpretazione della “profilassi internazionale” operata dalla Corte abbia assorbito in modo eccessivo le competenze concorrenti delle Regioni, riducendone il margine di manovra in una materia tradizionalmente condivisa. Altri sottolineano come la sentenza rappresenti una polarizzazione del conflitto Stato-Regioni, con implicazioni sia giuridiche che politiche, in un momento di forte tensione istituzionale. In conclusione, la sentenza n. 37/2021 e l’ordinanza n. 4/2021 delineano un nuovo paradigma nella gestione delle emergenze sanitarie, basato su un modello centralizzato ma aperto a forme di collaborazione tra livelli di governo. Tuttavia, esse sollevano interrogativi sul futuro delle autonomie regionali e sulla necessità di un intervento riformatore per regolamentare in modo chiaro lo stato di emergenza nella Costituzione italiana.
Coronavirus: per la Corte Costituzionale i D.P.C.M. sono legittimi, non c’è spazio per le leggi regionali e le ordinanze / Silvestri, Alessandro; Turriziani, Valentina. - In: CAMMINO DIRITTO. - ISSN 2532-9871. - 5/2021(2021), pp. 241-253.
Coronavirus: per la Corte Costituzionale i D.P.C.M. sono legittimi, non c’è spazio per le leggi regionali e le ordinanze
alessandro silvestri;
2021
Abstract
La sentenza n. 37 del 2021 della Corte Costituzionale si colloca al centro del dibattito sul riparto di competenze tra Stato e Regioni durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il caso affrontava la legittimità delle norme regionali in contrasto con le disposizioni governative, con un focus sulla legge della Valle d’Aosta n. 11/2020. La Corte ha sancito la prevalenza della competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale e livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 Cost.), dichiarando l’incostituzionalità della normativa regionale meno restrittiva rispetto alle misure statali. La sentenza è rilevante per diversi aspetti. In primo luogo, ha confermato la legittimità dell’utilizzo dei D.P.C.M. come strumento normativo flessibile per affrontare l’emergenza, in un quadro in cui il decreto-legge stabilisce le linee generali lasciando al Governo l’adozione delle misure specifiche. Questo modello, sebbene criticato per il presunto accentramento del potere, è stato ritenuto idoneo a garantire uniformità nell’azione contro una crisi pandemica globale. In secondo luogo, la pronuncia segna un precedente importante con l’ordinanza n. 4/2021, attraverso cui è stata per la prima volta sospesa una legge regionale in via cautelare, sottolineando l’urgenza di impedire pregiudizi irreparabili alla salute pubblica e all’ordinamento. Tale misura, seppur eccezionale, evidenzia il delicato equilibrio tra esigenze sanitarie e rispetto delle autonomie regionali. Il caso ha posto inoltre il tema della “profilassi internazionale” come competenza esclusiva statale, limitando la sovranità delle Regioni in ambiti correlati come la tutela della salute. La Corte ha enfatizzato l’importanza di garantire coerenza nelle misure sanitarie per evitare disparità territoriali che potrebbero compromettere il controllo della pandemia. Nonostante il rigore della decisione, permangono critiche. Alcuni studiosi ritengono che l’interpretazione della “profilassi internazionale” operata dalla Corte abbia assorbito in modo eccessivo le competenze concorrenti delle Regioni, riducendone il margine di manovra in una materia tradizionalmente condivisa. Altri sottolineano come la sentenza rappresenti una polarizzazione del conflitto Stato-Regioni, con implicazioni sia giuridiche che politiche, in un momento di forte tensione istituzionale. In conclusione, la sentenza n. 37/2021 e l’ordinanza n. 4/2021 delineano un nuovo paradigma nella gestione delle emergenze sanitarie, basato su un modello centralizzato ma aperto a forme di collaborazione tra livelli di governo. Tuttavia, esse sollevano interrogativi sul futuro delle autonomie regionali e sulla necessità di un intervento riformatore per regolamentare in modo chiaro lo stato di emergenza nella Costituzione italiana.File | Dimensione | Formato | |
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