Le recenti pronunce delle Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504 ed ord. 22 novembre 2021, n. 35954, sottopongono nuovamente all’attenzione dell’interprete la travagliata natura della “transazione fiscale” e dell’attività dell’Amministrazione Finanziaria nella fase decisionale di adesione alla proposta. La Corte, difatti, nell’apparato motivazionale, delinea alcuni caratteri fondamentali dell’istituto quali la prevalenza “assorbente” della natura e finalità concorsuale su quella fiscale, la primazia dell’“interesse concorsuale” sull’“interesse erariale”, nonché l’attribuzione in capo all’Amministrazione finanziaria di una (ampia) discrezionalità amministrativa che dovrebbe essere bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione assegnato al Giudice ordinario (fallimentare). Tale nuovo ritratto delineato dalla Suprema Corte, tuttavia, non sembra recepire a pieno l’attuale approdo normativo, anche alla luce della previsione del c.d. cram down erariale, mettendo a rischio la tenuta costituzionale dello stesso, oltre che la corretta definizione del perimetro decisionale rimesso tanto all’Amministrazione quanto al Giudice in “supplenza”.
Il percorso di “oggettivizzazione” della transazione fiscale: la centralità della “convenienza economica” e la giurisdizione del giudice ordinario fallimentare / Trapanese, Mariagiulia. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2421-6801. - 2:(2022), pp. 367-396.
Il percorso di “oggettivizzazione” della transazione fiscale: la centralità della “convenienza economica” e la giurisdizione del giudice ordinario fallimentare
TRAPANESE MARIAGIULIA
2022
Abstract
Le recenti pronunce delle Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504 ed ord. 22 novembre 2021, n. 35954, sottopongono nuovamente all’attenzione dell’interprete la travagliata natura della “transazione fiscale” e dell’attività dell’Amministrazione Finanziaria nella fase decisionale di adesione alla proposta. La Corte, difatti, nell’apparato motivazionale, delinea alcuni caratteri fondamentali dell’istituto quali la prevalenza “assorbente” della natura e finalità concorsuale su quella fiscale, la primazia dell’“interesse concorsuale” sull’“interesse erariale”, nonché l’attribuzione in capo all’Amministrazione finanziaria di una (ampia) discrezionalità amministrativa che dovrebbe essere bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione assegnato al Giudice ordinario (fallimentare). Tale nuovo ritratto delineato dalla Suprema Corte, tuttavia, non sembra recepire a pieno l’attuale approdo normativo, anche alla luce della previsione del c.d. cram down erariale, mettendo a rischio la tenuta costituzionale dello stesso, oltre che la corretta definizione del perimetro decisionale rimesso tanto all’Amministrazione quanto al Giudice in “supplenza”.| File | Dimensione | Formato | |
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