La locuzione responsabilità penale esprime la situazione del soggetto chiamato a rispondere della violazione di una norma penalmente sanzionata. Senonché, proprio perché, nel significato, l’espressione racchiude un giudizio di relazione, il problema nasce nel momento in cui ci si domanda a chi si accolla il fatto e come e perché si attua il processo di attribuzione al soggetto. L’impegno, perciò, è su due fronti: la ricerca dei principi che regolano il sistema – da un lato – e lo studio delle interrelazioni esistenti con gli elementi che intervengono nel giudizio di responsabilità (la teoria del fatto tipico e i contenuti dei suoi fondamenti) – dall’altro –. Sul piano della scienza giuridica, la conferma del nesso e la necessità di un approccio contemporaneo al dato sostanziale e agli aspetti processuali dell'argomento sono testimoniate dalla particolare attenzione rivolta dalla dottrina selezionata alla praticabilità della cultura del Tatbestand rispetto alle esigenze concrete dell'accertamento, oltre che ai rapporti con la struttura e il tipo di processo, nonché al bisogno di utilizzare la verifica processuale come strumento di individuazione del limite fino al quale può essere spinta la tendenza alla personalizzazione della responsabilità penale. Sul fronte generale del sistema di legalità, invece, la relazione tra legislazione e giurisdizione – quali momenti di esistenza del sistema penale – è reciproco controllo, siccome la prima, ponendo la fattispecie, delimita l'ambito di intervento del giudice, e la seconda, raccordando fatto e fattispecie, valuta, simultaneamente, la legittima appartenenza di questa al mondo fenomenico e al diritto valido. Dunque, la necessaria distinzione tra i problemi interni alla struttura del Tatbestand – relativi, cioè, alla configurazione e alla forma del reato – e quelli inerenti alla corrispondenza tra autore e soggetto chiamato a subirne le conseguenze trovano un punto di sintesi nella circostanza che i profili legali della fattispecie costituiscono il presupposto per la ricostruzione del giudizio di responsabilità e per la conseguente inflizione della sanzione. Di qui, la necessità di rivolgere l'attenzione agli elementi sostanziali che vi intervengono, nonché ai connotati essenziali del regime giuridico della responsabilità penale. Invero, lo spaccato formale della fattispecie e i tratti sostanziali del fatto, costituendo la fonte della responsabilità, svelano il contenuto del cognitivismo processuale. Tale ricostruzione – contestualizzata – rappresenta un punto di osservazione privilegiato per verificare prospettive ulteriori della specialità sostanziale del sistema della responsabilità delle persone giuridiche in termini coerenti alle linee di un diritto penale fondato sul principio personalistico dettato nell’art. 27, co. 1 Cost.; e per confutare potenzialità innovatrici della specialità processuale sul fronte della volontà dell’ente-imputato nella definizione di forme alternative al modello ordinario di processo. Specificamente, consente di dissentire dall’idea di certa giurisprudenza per la quale, de iure condito, l’ente può disporre della probation disciplinata dagli artt. 168 bis c.p. e 464 bis-464 octies c.p.p., giusto il ricorso all’analogia in bonam partem, consentito dalla forza espansiva dell’art. 34 d. lgs. Dal punto di vista espositivo, infine, onde evitare che la presentazione di un così ampio spettro di indagine collida con le esigenze proprie della ricerca, ci si avvale di un modello che, raccogliendo le linee di tendenza relative ai singoli argomenti, coniuga la proiezione esemplificativa con indispensabili occasioni speculative dei risultati di volta in volta raggiunti.

Responsabilità da reato degli enti e Tatbestand. A proposito dell’esclusione della persona giuridica dalla messa alla prova / Falato, F.. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - n. 1:(2025), pp. 1-42.

Responsabilità da reato degli enti e Tatbestand. A proposito dell’esclusione della persona giuridica dalla messa alla prova.

FALATO F.
2025

Abstract

La locuzione responsabilità penale esprime la situazione del soggetto chiamato a rispondere della violazione di una norma penalmente sanzionata. Senonché, proprio perché, nel significato, l’espressione racchiude un giudizio di relazione, il problema nasce nel momento in cui ci si domanda a chi si accolla il fatto e come e perché si attua il processo di attribuzione al soggetto. L’impegno, perciò, è su due fronti: la ricerca dei principi che regolano il sistema – da un lato – e lo studio delle interrelazioni esistenti con gli elementi che intervengono nel giudizio di responsabilità (la teoria del fatto tipico e i contenuti dei suoi fondamenti) – dall’altro –. Sul piano della scienza giuridica, la conferma del nesso e la necessità di un approccio contemporaneo al dato sostanziale e agli aspetti processuali dell'argomento sono testimoniate dalla particolare attenzione rivolta dalla dottrina selezionata alla praticabilità della cultura del Tatbestand rispetto alle esigenze concrete dell'accertamento, oltre che ai rapporti con la struttura e il tipo di processo, nonché al bisogno di utilizzare la verifica processuale come strumento di individuazione del limite fino al quale può essere spinta la tendenza alla personalizzazione della responsabilità penale. Sul fronte generale del sistema di legalità, invece, la relazione tra legislazione e giurisdizione – quali momenti di esistenza del sistema penale – è reciproco controllo, siccome la prima, ponendo la fattispecie, delimita l'ambito di intervento del giudice, e la seconda, raccordando fatto e fattispecie, valuta, simultaneamente, la legittima appartenenza di questa al mondo fenomenico e al diritto valido. Dunque, la necessaria distinzione tra i problemi interni alla struttura del Tatbestand – relativi, cioè, alla configurazione e alla forma del reato – e quelli inerenti alla corrispondenza tra autore e soggetto chiamato a subirne le conseguenze trovano un punto di sintesi nella circostanza che i profili legali della fattispecie costituiscono il presupposto per la ricostruzione del giudizio di responsabilità e per la conseguente inflizione della sanzione. Di qui, la necessità di rivolgere l'attenzione agli elementi sostanziali che vi intervengono, nonché ai connotati essenziali del regime giuridico della responsabilità penale. Invero, lo spaccato formale della fattispecie e i tratti sostanziali del fatto, costituendo la fonte della responsabilità, svelano il contenuto del cognitivismo processuale. Tale ricostruzione – contestualizzata – rappresenta un punto di osservazione privilegiato per verificare prospettive ulteriori della specialità sostanziale del sistema della responsabilità delle persone giuridiche in termini coerenti alle linee di un diritto penale fondato sul principio personalistico dettato nell’art. 27, co. 1 Cost.; e per confutare potenzialità innovatrici della specialità processuale sul fronte della volontà dell’ente-imputato nella definizione di forme alternative al modello ordinario di processo. Specificamente, consente di dissentire dall’idea di certa giurisprudenza per la quale, de iure condito, l’ente può disporre della probation disciplinata dagli artt. 168 bis c.p. e 464 bis-464 octies c.p.p., giusto il ricorso all’analogia in bonam partem, consentito dalla forza espansiva dell’art. 34 d. lgs. Dal punto di vista espositivo, infine, onde evitare che la presentazione di un così ampio spettro di indagine collida con le esigenze proprie della ricerca, ci si avvale di un modello che, raccogliendo le linee di tendenza relative ai singoli argomenti, coniuga la proiezione esemplificativa con indispensabili occasioni speculative dei risultati di volta in volta raggiunti.
2025
Responsabilità da reato degli enti e Tatbestand. A proposito dell’esclusione della persona giuridica dalla messa alla prova / Falato, F.. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - n. 1:(2025), pp. 1-42.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/996031
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