Il lavoro analizza il potere di disapplicazione nel processo tributario. Per disapplicazione si intendono due diverse fattispecie con il medesimo nomen iuris, l’una relativa all’eventuale illegittimità di atti giuridici secondari, ex art 7 comma 5 del decreto legislativo 546/1992, l’altra all’ipotesi di una norma fiscale presupposta all’atto impugnato incompatibile con l’ordinamento europeo. In entrambi i casi esiste un dovere del giudice di agire d’ufficio, per il principio iura novit curia , per quanto generalmente la sollecitazione è posta in essere dalle parti. Nel rispetto delle diverse modalità applicative tutti e due gli istituti possono contribuire concretamente alla realizzazione del giusto processo tributario. La disapplicazione di norme giuridiche secondarie può e deve contribuire a semplificare i rapporti fra la giurisdizione amministrativa e tributaria, con un’indubbia semplificazione del processo. La disapplicazione d’ufficio della norma per contrasto con il diritto comunitario deve ridurre il ricorso al rinvio pregiudiziale, evitando che sia appesantito inutilmente. In tal modo è auspicabile che la Corte di Giustizia, libera da inutili aggravi, possa concentrarsi sul proprio ruolo di garante della processo di costituzionalizzazione dei principi comunitari, anche in considerazione delle mutate necessità e delle nuove problematiche che di volta in volta in un sistema sempre più allargato presenta.
Il potere di disapplicazione del giudice nel processo tributario / Alfano, ROBERTA ANTONIETTA G. - In: RASSEGNA TRIBUTARIA. - ISSN 1590-749X. - STAMPA. - 4:(2007), pp. 830-866.
Il potere di disapplicazione del giudice nel processo tributario
ALFANO, ROBERTA ANTONIETTA G
2007
Abstract
Il lavoro analizza il potere di disapplicazione nel processo tributario. Per disapplicazione si intendono due diverse fattispecie con il medesimo nomen iuris, l’una relativa all’eventuale illegittimità di atti giuridici secondari, ex art 7 comma 5 del decreto legislativo 546/1992, l’altra all’ipotesi di una norma fiscale presupposta all’atto impugnato incompatibile con l’ordinamento europeo. In entrambi i casi esiste un dovere del giudice di agire d’ufficio, per il principio iura novit curia , per quanto generalmente la sollecitazione è posta in essere dalle parti. Nel rispetto delle diverse modalità applicative tutti e due gli istituti possono contribuire concretamente alla realizzazione del giusto processo tributario. La disapplicazione di norme giuridiche secondarie può e deve contribuire a semplificare i rapporti fra la giurisdizione amministrativa e tributaria, con un’indubbia semplificazione del processo. La disapplicazione d’ufficio della norma per contrasto con il diritto comunitario deve ridurre il ricorso al rinvio pregiudiziale, evitando che sia appesantito inutilmente. In tal modo è auspicabile che la Corte di Giustizia, libera da inutili aggravi, possa concentrarsi sul proprio ruolo di garante della processo di costituzionalizzazione dei principi comunitari, anche in considerazione delle mutate necessità e delle nuove problematiche che di volta in volta in un sistema sempre più allargato presenta.File | Dimensione | Formato | |
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