Il lavoro, considerando le difficoltà definitorie del principio di sussidiarietà orizzontale, ne propone una nozione “aperta”, postulando, quanto al designatum, che esso sia determinato da una relazione tra Stato, latamente inteso, e società civile, anche questa latamente intesa, e, quanto alla funzione, che essa consista nel privilegiare l’intervento dei soggetti nell’ambito più vicino possibile (dunque sufficientemente adeguato) agli interessi coinvolti. Ricostruisce poi, nella sua complessità, il quadro delle radici culturali, nella matrice cattolica, in quella liberale e nelle implicazioni derivanti dall’impatto delle “teorie della giustizia” e delle teorie della “capacitazione” sulle ideologie della sussidiarietà. Ripercorre, per l’individuazione del fondamento normativo, l’evoluzione dalle previsioni del diritto internazionale pattizio al nuovo testo dell’art. 118 Cost. Nel quadro in tal modo ricostruito, considera il tema del bilanciamento tra sussidiarietà orizzontale e altri principî di pari rango, esaminando l’approccio logico-formale, le concezioni pervasive del principio, gli assunti del “pensiero giuridico debole”. In conclusione, manifesta la preferenza per una concezione del principio di sussidiarietà orizzontale che lo assoggetti a tecniche di bilanciamento da mettere in opera nelle sedi giudiziali; e per un metodo che consideri i dati derivanti dalla scienza sociologica e dalla scienza giuridica come elementi fattuali, cui riferirsi per raccordare principio giuridico e materialità dell’esperienza, non per fornire la definizione stessa del principio, alla quale poi attribuire, per automatismo “logico”, efficacia conformativa.
La sussidiarietà orizzontale: profili teorici / Staiano, Sandro. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - ELETTRONICO. - 5(2006), pp. 1-29.
La sussidiarietà orizzontale: profili teorici
STAIANO, SANDRO
2006
Abstract
Il lavoro, considerando le difficoltà definitorie del principio di sussidiarietà orizzontale, ne propone una nozione “aperta”, postulando, quanto al designatum, che esso sia determinato da una relazione tra Stato, latamente inteso, e società civile, anche questa latamente intesa, e, quanto alla funzione, che essa consista nel privilegiare l’intervento dei soggetti nell’ambito più vicino possibile (dunque sufficientemente adeguato) agli interessi coinvolti. Ricostruisce poi, nella sua complessità, il quadro delle radici culturali, nella matrice cattolica, in quella liberale e nelle implicazioni derivanti dall’impatto delle “teorie della giustizia” e delle teorie della “capacitazione” sulle ideologie della sussidiarietà. Ripercorre, per l’individuazione del fondamento normativo, l’evoluzione dalle previsioni del diritto internazionale pattizio al nuovo testo dell’art. 118 Cost. Nel quadro in tal modo ricostruito, considera il tema del bilanciamento tra sussidiarietà orizzontale e altri principî di pari rango, esaminando l’approccio logico-formale, le concezioni pervasive del principio, gli assunti del “pensiero giuridico debole”. In conclusione, manifesta la preferenza per una concezione del principio di sussidiarietà orizzontale che lo assoggetti a tecniche di bilanciamento da mettere in opera nelle sedi giudiziali; e per un metodo che consideri i dati derivanti dalla scienza sociologica e dalla scienza giuridica come elementi fattuali, cui riferirsi per raccordare principio giuridico e materialità dell’esperienza, non per fornire la definizione stessa del principio, alla quale poi attribuire, per automatismo “logico”, efficacia conformativa.File | Dimensione | Formato | |
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