L’art. 13, co. 4, c.p. sancisce il divieto di estradizione del cittadino, salva diversa disposizione espressa di convenzioni internazionali; tale divieto ha assunto rango costituzionale ex art. 26, co. 1, Cost. Gli artt. 10, co. 4 e 26, co. 2, Cost. vietano l’estradizione per i reati politici commessi, rispettivamente, dallo straniero e dal cittadino. Poiché la Legge fondamentale non contiene alcuna definizione del concetto di «reato politico» impiegato negli articoli menzionati, a partire dall’entrata in vigore delle norme costituzionali si è posto il problema di stabilire l’utilizzabilità o meno ai fini del divieto di estradizione, in esse sancito, della nozione di delitto politico di cui all’art. 8, co. 3, c.p. Se si ammette la necessità di ricostruire, in via autonoma, la nozione di delitto politico, oggetto del divieto costituzionale di estradizione, è preferibile far leva sui connotati sostanziali di un simile delitto per comprendere le ragioni, democraticamente fondate, che sconsigliano di consegnarne l’autore al Paese richiedente, anziché richiamare, a tal fine, il rischio che, eseguendo l’estradizione, questi possa essere sottoposto ad un processo discriminatorio ovvero a trattamenti inumani o degradanti vietati dalla nostra Legge fondamentale. Ogni persona ha, infatti, diritto ad un equo processo ed al rispetto della dignità umana, indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato commesso. E le ragioni sostanziali che consentono di identificare il delitto politico di cui la Costituzione vieta l’estradizione potranno essere ricercate nella carente dannosità sociale del fatto posto in essere dal soggetto reclamato. Argomenti in tal senso possono essere ricavati dallo stesso divieto di estradizione per reati politici e dalla ‘depoliticizzazione’ del terrorismo ai fini estradizionali e del mandato di arresto europeo.
Argomenti in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata del delitto politico: il divieto di estradizione per reati politici e la ‘depoliticizzazione’ del terrorismo / Masarone, Valentina. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - (2013), pp. 1-15.
Argomenti in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata del delitto politico: il divieto di estradizione per reati politici e la ‘depoliticizzazione’ del terrorismo
MASARONE, VALENTINA
2013
Abstract
L’art. 13, co. 4, c.p. sancisce il divieto di estradizione del cittadino, salva diversa disposizione espressa di convenzioni internazionali; tale divieto ha assunto rango costituzionale ex art. 26, co. 1, Cost. Gli artt. 10, co. 4 e 26, co. 2, Cost. vietano l’estradizione per i reati politici commessi, rispettivamente, dallo straniero e dal cittadino. Poiché la Legge fondamentale non contiene alcuna definizione del concetto di «reato politico» impiegato negli articoli menzionati, a partire dall’entrata in vigore delle norme costituzionali si è posto il problema di stabilire l’utilizzabilità o meno ai fini del divieto di estradizione, in esse sancito, della nozione di delitto politico di cui all’art. 8, co. 3, c.p. Se si ammette la necessità di ricostruire, in via autonoma, la nozione di delitto politico, oggetto del divieto costituzionale di estradizione, è preferibile far leva sui connotati sostanziali di un simile delitto per comprendere le ragioni, democraticamente fondate, che sconsigliano di consegnarne l’autore al Paese richiedente, anziché richiamare, a tal fine, il rischio che, eseguendo l’estradizione, questi possa essere sottoposto ad un processo discriminatorio ovvero a trattamenti inumani o degradanti vietati dalla nostra Legge fondamentale. Ogni persona ha, infatti, diritto ad un equo processo ed al rispetto della dignità umana, indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato commesso. E le ragioni sostanziali che consentono di identificare il delitto politico di cui la Costituzione vieta l’estradizione potranno essere ricercate nella carente dannosità sociale del fatto posto in essere dal soggetto reclamato. Argomenti in tal senso possono essere ricavati dallo stesso divieto di estradizione per reati politici e dalla ‘depoliticizzazione’ del terrorismo ai fini estradizionali e del mandato di arresto europeo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.