Nel processo di prevenzione sono evidenti le tendenze autoritarie della giustizia criminale che prendono forma nel rapporto giudice-legge , attraverso lo ‘strumento’ della delega in bianco all’interprete . E se la legge non adempie ad un’effettiva funzione di orientamento non può ‘condizionare’ la discrezionalità del giudice, né mutarla da libera in normativamente orientata, strada attraverso cui si determina la reciproca strumentalità tra diritto e prova, evitando il rischio di inversione dell’onere della prova. Su questo terreno l’effettività della tutela dei diritti fondamentali è affidata alla motivazione del provvedimento, nonché alle forme del procedere, anche se il procedere non ha ad oggetto l’accertamento del reato. Qui si gioca la partita dell’effettività della giurisdizione di garanzia; qui emerge la necessità che il sistema della prevenzione si basi sull'accertamento di fatti specifici, individuati con sufficiente grado di determinatezza dal legislatore, tali da consentire al giudice di effettuare il giudizio prognostico sui comportamenti del soggetto e di valutarne in tal modo la pericolosità sociale, sempre nel rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio.
Fattispecie di sospetto, processo di prevenzione e controllo sulla motivazione / Iasevoli, Clelia. - In: CRITICA DEL DIRITTO. - ISSN 1824-4564. - (2013).
Fattispecie di sospetto, processo di prevenzione e controllo sulla motivazione
IASEVOLI, CLELIA
2013
Abstract
Nel processo di prevenzione sono evidenti le tendenze autoritarie della giustizia criminale che prendono forma nel rapporto giudice-legge , attraverso lo ‘strumento’ della delega in bianco all’interprete . E se la legge non adempie ad un’effettiva funzione di orientamento non può ‘condizionare’ la discrezionalità del giudice, né mutarla da libera in normativamente orientata, strada attraverso cui si determina la reciproca strumentalità tra diritto e prova, evitando il rischio di inversione dell’onere della prova. Su questo terreno l’effettività della tutela dei diritti fondamentali è affidata alla motivazione del provvedimento, nonché alle forme del procedere, anche se il procedere non ha ad oggetto l’accertamento del reato. Qui si gioca la partita dell’effettività della giurisdizione di garanzia; qui emerge la necessità che il sistema della prevenzione si basi sull'accertamento di fatti specifici, individuati con sufficiente grado di determinatezza dal legislatore, tali da consentire al giudice di effettuare il giudizio prognostico sui comportamenti del soggetto e di valutarne in tal modo la pericolosità sociale, sempre nel rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.